Le Forme Giuridiche degli Enti non profit

La normativa italiana consente agli enti non profit di assumere differenti forme giuridiche che variano per il ruolo che assegnano ai volontari, ai lavoratori, al patrimonio dell’ente oppure alle finalità assegnate a questo. Il quadro giuridico subirà un significativo cambiamento alla piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

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Quali sono le forme giuridiche degli enti non profit previste dal Codice Civile?

Il Codice Civile prevede diverse forme giuridiche per gli enti non profit, distinguendo le persone giuridiche private (Libro I, titolo II) in:

  • riconosciute, quindi Associazioni riconosciute e Fondazioni (Libro I, titolo II, capo II)
  • e non riconosciute, quindi Associazioni non riconosciute e Comitati (Libro I, titolo II, capo III).

La normativa italiana consente infatti agli enti non profit di assumere differenti forme giuridiche che variano per il ruolo che assegnano ai volontari, ai lavoratori, al patrimonio dell’ente oppure alle finalità assegnate a questo.

Le persone giuridiche riconosciute, quindi le Associazioni riconosciute e le Fondazioni, sono istituite con atto pubblico notarile; una volta conseguita la personalità giuridica l’ente si distingue perfettamente dalle persone fisiche che hanno concorso a istituirlo e in seguito ad amministrarlo. In caso di indebitamento nel primo caso ne risponde esclusivamente l’ente mediante il proprio patrimonio, nel secondo caso ne rispondono anche gli amministratori.

L’Associazione, riconosciuta o meno, è un insieme di persone che si uniscono per concorrere ad uno scopo ritenuto lecito dalla legge; si basa quindi sull’azione dei soci i quali mediante l’assemblea e l’elezione delle cariche sociali concorrono a governarla. Anche enti riconosciuti o non riconosciuti possono unirsi e costituire un’Associazione, in questo caso solitamente definita di secondo livello.

La Fondazione invece si basa su un patrimonio, destinato da uno o più fondatori, anche con atto testamentario, ad uno scopo lecito e di utilità sociale. L’atto fondativo, quindi di destinazione del patrimonio, dispone anche le modalità di designazione degli amministratori dell’ente. Una Fondazione può essere istituita sia da una persona fisica che da una persona giuridica, anche pubblica, sia da una società.
Peculiari tipi di fondazione sono la Fondazione di Comunità e la Fondazione di Partecipazione. Una Fondazione di Comunità è istituita da una pluralità di soggetti rappresentativi di un dato territorio per gestire un patrimonio, continuamente incrementato dalle donazioni dei cittadini, a vantaggio del territorio stesso; si pone quindi come intermediario filantropico.
Una Fondazione di Partecipazione invece è sempre costituita da una pluralità di fondatori che possono però ampliarsi nel corso del tempo facendo entrare nuovi soggetti, mutuando così alcune caratteristiche dell’associazione.

Il Comitato ha caratteristiche del tutto affini all’Associazione, salvo, di norma ma non obbligatoriamente, il fatto che ha un obiettivo concretamente perseguibile. Generalmente non acquisisce la personalità giuridica, quindi ne rispondono patrimonialmente i promotori con il fondo del Comitato.

Quali sono le forme giuridiche degli enti non profit previste da normative speciali?

Se il Codice Civile distingue tra enti con personalità giuridica privata e senza personalità giuridica privata e poi tra Fondazioni, Associazioni e Comitati, il ruolo acquisito dagli enti non profit nella società civile e nella gestione di molti servizi e interventi di pubblica utilità ha portato il legislatore a prevedere normative speciali per alcuni tipi di ente. Sono quindi distinguibili in Associazioni e Società.

Tra le Associazioni:

Tra le Società:

L’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) regolata dal decreto legislativo 460/1997, invece non è un tipo di ente bensì una qualifica di tipo fiscale che può essere acquisita da ogni ente non profit che risponde ad alcune caratteristiche.
Anche l’Organizzazione della Società Civile (ex Organizzazioni Non Governative – ONG) non è un tipo di ente bensì una qualifica che consente l’accesso – da parte di una serie di tipologie di organizzazioni – al sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della legge 125/2014.

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Ci sono altre forme di enti non profit?

Sono state fin qui descritte le principali fattispecie di ente non profit regolati dal Codice Civile e da alcune normative speciali. Di seguito un approfondimento in merito ad alcuni particolari tipi di ente non completamente riconducibili all’ente non profit inteso in senso stretto.

  • La Fondazione di Origine Bancaria, regolata dalle leggi 218/1990, 461/1998 e dal decreto legislativo 153/1999, nata dalla scissione dell’attività filantropica e dell’attività creditizia di alcune banche italiane poste sotto controllo pubblico (si pensi agli storici Monti di Pietà, Casse di Risparmio…). Tali enti sono riconosciuti con personalità giuridica di diritto privato, gestiscono beni di rilievo pubblico (collezioni d’arte, biblioteche, palazzi e ville storiche…), progetti in ambito sociale, sanitario, educativo, formativo ed effettuano erogazioni a beneficio di enti pubblici e non profit.
  • I Gruppi d’Acquisto Solidale (GAS) sono invece raggruppamenti associativi, riconosciuti dalla legge 244/2007, e destinati all’acquisto alla fonte di prodotti per i propri aderenti. Tale attività, che esclude la somministrazione, è esentasse e non necessita di licenze. In qualità di associazioni, riconosciute o non riconosciute, potranno iscriversi al RUNTS, modificando lo Statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore che include i Gruppi di Acquisto solidale tra le attività d’interesse generale (art. 5 comma W).
  • I Trust, istituti giuridici tipici dei sistemi di common law diffusi nei Paesi anglosassoni, entrati nell’ordinamento italiano con la legge 364/1989 che recepisce la Convenzione dell’Aja del 1985. Tale istituto prevede un bene (patrimonio, bene mobile, immobile) sottoposto alla tutela di un trustee sotto il controllo di un protector, in favore di un beneficiario. Sono particolarmente usati per garantire il patrimonio di persone non autosufficienti o per garantire la conservazione di particolari beni destinati ad uno scopo, spesso di rilievo pubblico o sociale. .
  • L’impresa ibrida o B-Corp, regolata dalla legge 208/2015; non si tratta di un ente non profit in quanto sono società for profit che destinano una parte degli utili a fini di utilità sociale.

Forme Giuridiche, RUNTS e Riforma del Terzo Settore

Gli enti non profit riconosciuti come Enti del Terzo Settore (ETS) potranno iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e alle sue sottosezioni; di conseguenza si considereranno abrogate le normative speciali su Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, quindi chiusi i rispettivi registri. A tali fini sono richiesti agli enti interessati alcune modifiche statutarie.
Le Associazioni e le Fondazioni con personalità giuridica privata riconosciute come Enti del Terzo Settore non saranno più iscritte al Registro delle Persone Giuridiche Private bensì al RUNTS.
Per tutto ciò che non è disciplinato dal Codice del Terzo Settore si continua ad applicare il Codice Civile o la normativa precedente.

Risorse utili relative alle forme giuridiche degli enti non profit

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