I documenti degli Enti del Terzo Settore

Le organizzazioni non profit sono tenute a produrre e aggiornare alcuni documenti che ne definiscono le caratteristiche, le regole di funzionamento e le attività; tali documenti sono essenziali per il riconoscimento come Ente del Terzo Settore previsto dalla Riforma del Terzo Settore. Alcuni di questi sono obbligatori per tutti gli Enti mentre altri solo per alcune tipologie. Sono utili anche ai cittadini che desiderano saperne di più sulle attività o le risorse degli Enti presenti sul territorio, magari in vista di una donazione o di una esperienza di volontariato.

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Quali sono i documenti necessari per ottenere il riconoscimento come Ente del Terzo Settore?

Le organizzazioni non profit, a prescindere dalla specifica forma giuridica o qualifica, devono produrre alcuni documenti obbligatori, essenziali per la registrazione e il riconoscimento come Ente del Terzo Settore. Questi sono:

  • Atto costitutivo: è l’atto con cui viene costituito l’Ente del Terzo Settore e deve indicare chiaramente l’assenza di finalità di lucro e lo svolgimento di attività di interesse generale;
  • Codice fiscale: codice di undici cifre attribuito dall’Agenzia delle Entrate al fine di identificare un soggetto giuridico;
  • Bilancio di esercizio: contiene lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale (proventi e gli oneri dell’Ente) e include tra l’altro la Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
  • Libri delle riunioni degli organi collegiali: sono redatti e tenuti dagli organi collegiali ove presenti quindi da, assemblea, organo direttivo, organi di controllo.
  • Statuto: è previsto in tutti gli Enti del Terzo Settore. Contiene le norme di funzionamento dell’ente e costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.

Quali documenti sono obbligatori solo per alcuni tipi di ente?

Vi sono alcuni documenti che invece sono obbligatori sono per alcuni Enti del Terzo Settore, in base alla forma giuridica e alla qualifica. Questi sono:

  • Bilancio sociale: è obbligatorio per le Imprese Sociali e per tutti gli altri Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro e deve essere redatto secondo linee guida definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Libro dei soci: è obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo Settore salvo le Fondazioni, in quanto le Fondazioni non hanno soci. Contiene l’elenco dei soci dell’Ente;
  • Registro dei volontari: è obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo Settore in cui sono presenti volontari non occasionali;
  • Revisione o certificazione di bilancio: è obbligatorio per le Fondazioni e le Associazioni riconosciute e non riconosciute e le Imprese che superano determinati parametri di bilancio o di occupazione, definiti dalle rispettive normative;
  • Rendiconto dei contributi pubblici percepiti L124: è obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo Settore che percepiscono contributi a partire da 10.000 euro annui da pubbliche amministrazioni o società partecipate o controllate da una pubblica amministrazione;
  • Rendiconto degli introiti del 5×1000: è obbligatorio per tutti gli Enti che percepiscono il 5×1000; fino a quando non entrerà in vigore il nuovo regime ex D.Lgs 111/17, l’obbligo di trasmissione del rendiconto al ministero di competenza è limitato a chi riceve più di 20mila euro dal 5×1000.

Documenti, RUNTS e Riforma

Nel momento in cui entrerà in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la redazione e l’aggiornamento della documentazione istituzionale saranno requisiti essenziali per ottenere e mantenere lo status di Ente del Terzo Settore e delle qualifiche ad esso collegate (Impresa Sociale, Organizzazione di Volontariato…).

Riferimenti di legge sui documenti degli Enti del Terzo Settore

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