Associazioni di Promozione Sociale

L’Associazione di Promozione Sociale (Aps) è un’Associazione che svolge attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati.

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Riforma del Terzo Settore - Adeguamento Statuti

Entro il 31 ottobre 2020 le Associazioni di Promozione Sociale possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma (Dlgs 117/17 come aggiornato dal D.Lg. 18/2020).

Che cos'è un'Associazione di Promozione Sociale APS?

L’Associazione di Promozione Sociale (Aps) è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 383/2000.
In base al Codice del Terzo Settore è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di un’attività d’interesse generale.
In quanto Associazione di Promozione Sociale, invece deve assumere la forma dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale.
Possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale socie. Sono previste eccezioni per gli enti di natura sportiva.
Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al raggiungimento delle proprie finalità, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.
Non possono essere riconosciute come Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni o circoli privati che pongono qualsiasi tipi di discriminazione all’accesso, incluse le condizioni economiche e patrimoniali, o richiedano la partecipazione a quote di natura patrimoniale.

Come si costituisce un'Associazione di Promozione Sociale APS?

L’Associazione di Promozione Sociale può costituirsi scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico.
In base al Codice del Terzo Settore, in quanto Ente del Terzo Settore l’Atto Costitutivo di un’Associazione di Promozione sociale deve contenere:

  • l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
  • la sede legale e il patrimonio iniziale;
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
  • i diritti e gli obblighi degli associati;
  • i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori;
  • la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
  • la durata dell’ente, se prevista.

Lo Statuto, che risulta essere parte dell’atto costitutivo, deve contenere le norme relative al funzionamento dell’ente.

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Quali sono gli organi principali di un'Associazione di Promozione Sociale APS?

L’Associazione di Promozione Sociale è amministrata da un organo direttivo eletto dall’assemblea e risponde direttamente ad esso. Il presidente è di norma il rappresentante legale. In taluni casi deve essere previsto anche un organo di controllo.

Può avere personale
Nella misura massima di un lavoratore ogni due volontari o al cinque per cento del numero degli associati
I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati
Può avere volontari
L’Associazione di Promozione Sociale si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei suoi associati
Può essere un Ente del Terzo Settore
È un Ente del Terzo Settore
Può avere entrate di natura commerciale

 

APS, RUNTS e Riforma del Terzo Settore

Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), regolato dal Codice del Terzo Settore, le Associazioni di Promozione Sociale (Aps) costituite ai sensi del Codice del Terzo Settore potranno aderirvi.
Le Associazioni costituite ai sensi della Legge 383/2000 e attualmente iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale o agli omologhi Registri Regionali, dovranno effettuare alcune modifiche statutarie.
Le Associazioni con personalità giuridica privata iscritte al Registro delle Persone Giuridiche Private risulteranno iscritte solo al RUNTS così come quelle istituite in seguito all’attivazione del medesimo.

Agevolazioni fiscali per le Associazioni di Promozione Sociale

Per le Associazioni di Promozione Sociale la detraibilità delle erogazioni è pari al 30% della somma erogata fino a 30.000 euro.
Vige inoltre una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali.
Le convenzioni con enti pubblici stipulate dopo il 1 gennaio 2018, sono assoggettate all’imposta di registro del 3% e sono esenti da imposta di bollo

Riferimenti di legge sulle Associazioni di Promozione Sociale

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