REGISTRO UNICO
- 2 agosto 2017
- data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo Settore
Nasce il Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Il Registro Unico:
- è pubblico ed è reso accessibile a tutti in modalità telematica
- è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma
- comprende per distinte sezioni i seguenti soggetti: ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore)
Definizione
Il Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNT) è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà pertanto a chiunque di sapere se un'organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge
Digitale
Il Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNT) rappresenta lo strumento pubblico, online, accessibile a tutti, che unifica gli albi, gli elenchi e i registri ad oggi esistenti.
È quindi possibile consultare sul web le informazioni di base sugli Enti del Terzo Settore:
- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede legale
- le eventuali sedi secondarie
- l'oggetto dell'attività di interesse generale
- il codice fiscale o la partita iva
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
- le generalità dei rappresentanti legali
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali
e tutte le modifiche agli atti fondamentali dell'ente.
Obblighi e Divieti
L'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNT) è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore.
Il rappresentante legale dell'ente presenta la richiesta di iscrizione indicando alcune informazioni minime (indicate all'interno del decreto).
Gli uffici del Registro Unico chiedono integrazioni documentali agli enti iscritti.
L'ente si intende automaticamente iscritto decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda sempre che gli uffici non rilevino la non iscrivibilità o invitino l'ente ad integrare l'istanza.
Bilanci e rendiconto
I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all'interno del Registro Unico
Abrogazioni
A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative ai registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale). Con l'abrogazione della norma Onlus, viene implicitamente a mancare l'anagrafe delle Onlus
Entrata in vigore
ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo
COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA: Entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo, vengono emanate con decreto del Ministro del Lavoro le procedure di iscrizione al Registro Unico (RUNT). Entro 180 giorni dal decreto ministeriale, i provvedimenti regionali e delle Province autonome stabiliscono i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro Unico nazionale del Terzo settore sarà operativo.
Riferimenti di legge
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 45 al 54
Vai al testo ›