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Volontario occasionale o non occasionale: dipaniamo la matassa

Volontario occasionale o non occasionale: dipaniamo la matassa

Scopriamo come distinguere tra volontari occasionali e non occasionali nel settore non profit italiano, e le implicazioni assicurative per ciascuna categoria secondo la normativa vigente.

Pubblicato il 18/04/2024

Premesse

La distinzione tra volontari occasionali e non occasionali è stata introdotta per adattare la normativa italiana alle linee guida europee sul volontariato e per fornire una maggiore chiarezza sulle diverse modalità di partecipazione delle persone alle attività del terzo settore.

Essendo il panorama delle Organizzazioni non profit molto variegato, volontariamente la norma lascia libertà di interpretazione su come distinguere chi è occasionale o chi è abituale senza incasellare le due tipologie in definizioni standard.

Di seguito proveremo a dare delle linee guida per come differenziare le due tipologie, ma sta agli enti dare una propria definizione.

Definizioni generiche

I volontari occasionali di solito vengono identificati come coloro che svolgono attività di volontariato in modo sporadico, occasionale o saltuario, senza alcun impegno continuativo o regolare. Questa categoria comprende persone che partecipano a iniziative di volontariato per brevi periodi di tempo o in occasione di eventi specifici.


D'altra parte, i volontari non occasionali o abituali contrariamente svolgono attività di volontariato in modo stabile e continuativo per un'Organizzazione del Terzo Settore. Questa categoria comprende persone che si impegnano regolarmente e con continuità nel volontariato, dedicando parte del loro tempo e delle loro competenze a supportare l'organizzazione di riferimento. I volontari non occasionali stabiliscono un rapporto più strutturato con l'organizzazione.

Obblighi assicurativi per volontari occasionali e abituali: che cosa dice la norma?

Polizze assicurative (Art. 2; DM 6 ottobre 2021)

Le polizze assicurative di cui all'art. 1, del presente decreto, sono stipulate in forma  collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle  reti  associative  di  cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  cui  essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa. 

Per i volontari non occasionali o abituali: 

Per i soggetti che prestano attività  volontaria  in  modo  non occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel  registro  di  cui all'art. 3 (DM 6 ottobre 2021) del presente  decreto  in data  successiva  a  quella  di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono  dalle ore 24:00  del  giorno  di  iscrizione  nel  registro.  Qualora  tali soggetti cessino  di  prestare  la  loro attivita'  volontaria,  con conseguente cancellazione dal registro di cui al citato  art.  3,  le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore  24:00  del  giorno della cancellazione. 

Per i volontari occasionali: 

Gli Enti del Terzo Settore  che  si  avvalgono  di  volontari occasionali, anche in caso  di  eventi  o  manifestazioni,  stipulano apposite polizze, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo (DM 6 ottobre 2021), la cui efficacia cessa alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.

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Che cosa fare

La riforma del Terzo Settore italiano ha introdotto l'obbligo di assicurazione per tutti i volontari, sia occasionali che non occasionali, per garantire la tutela dei volontari stessi e per fornire una copertura in caso di infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato; responsabilità civile in caso di danni cagionati a terzi durante l’esercizio dell’attività dell’Organizzazione.

Ricorda che l'obbligo di assicurazione si applica a tutti gli enti del Terzo Settore che impiegano volontari per le loro iniziative e per enti che non rispettano questa normativa, sono previsti rischi e sanzioni.

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