Scopriamo come distinguere tra volontari occasionali e non occasionali nel settore non profit italiano, e le implicazioni assicurative per ciascuna categoria secondo la normativa vigente.
La distinzione tra volontari occasionali e non occasionali è stata introdotta per adattare la normativa italiana alle linee guida europee sul volontariato e per fornire una maggiore chiarezza sulle diverse modalità di partecipazione delle persone alle attività del terzo settore.
Essendo il panorama delle Organizzazioni non profit molto variegato, volontariamente la norma lascia libertà di interpretazione su come distinguere chi è occasionale o chi è abituale senza incasellare le due tipologie in definizioni standard.
Di seguito proveremo a dare delle linee guida per come differenziare le due tipologie, ma sta agli enti dare una propria definizione.
I volontari occasionali di solito vengono identificati come coloro che svolgono attività di volontariato in modo sporadico, occasionale o saltuario, senza alcun impegno continuativo o regolare. Questa categoria comprende persone che partecipano a iniziative di volontariato per brevi periodi di tempo o in occasione di eventi specifici.
D'altra parte, i volontari non occasionali o abituali contrariamente svolgono attività di volontariato in modo stabile e continuativo per un'Organizzazione del Terzo Settore. Questa categoria comprende persone che si impegnano regolarmente e con continuità nel volontariato, dedicando parte del loro tempo e delle loro competenze a supportare l'organizzazione di riferimento. I volontari non occasionali stabiliscono un rapporto più strutturato con l'organizzazione.
Le polizze assicurative di cui all'art. 1, del presente decreto, sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.
Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel registro di cui all'art. 3 (DM 6 ottobre 2021) del presente decreto in data successiva a quella di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attivita' volontaria, con conseguente cancellazione dal registro di cui al citato art. 3, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24:00 del giorno della cancellazione.
Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo (DM 6 ottobre 2021), la cui efficacia cessa alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.
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La riforma del Terzo Settore italiano ha introdotto l'obbligo di assicurazione per tutti i volontari, sia occasionali che non occasionali, per garantire la tutela dei volontari stessi e per fornire una copertura in caso di infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato; responsabilità civile in caso di danni cagionati a terzi durante l’esercizio dell’attività dell’Organizzazione.
Ricorda che l'obbligo di assicurazione si applica a tutti gli enti del Terzo Settore che impiegano volontari per le loro iniziative e per enti che non rispettano questa normativa, sono previsti rischi e sanzioni.
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