JavaScript is required Rischi Sanzioni - Registro dei volontari digitale
Rischi e sanzioni se un ente del terzo settore non possiede un registro dei volontari

Rischi e sanzioni se un ente del terzo settore non possiede un registro dei volontari

Insieme a Carlo Mazzini, scopriamo le conseguenze della mancata gestione di un registro dei volontari negli enti del Terzo Settore: quali sono i rischi e le sanzioni?

Pubblicato il 11/04/2024

L’articolo 17, c 1 del Codice del Terzo Settore afferma che “gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”.

Nessun ETS - tranne le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale - ha quindi l’obbligo di realizzare le proprie attività con l’intervento dei volontari.

Ma se li impiega deve seguire un certo numero di principi (tra i quali l’assoluta gratuità) e adempiere a due obblighi.

Gli obblighi sono:

  1. tenere un registro dei volontari non occasionali (art 17)

  2. assicurare i volontari (art 18).

In relazione a questi obblighi non è prevista esplicitamente una sanzione in caso del loro mancato rispetto, ma resta il fatto che sono due elementi imprescindibili dall’utilizzo dei volontari e come tali, il loro venir meno può causare una serie di difficoltà particolarmente gravi all’ente del Terzo Settore.

Alla pari di ciò che succede se non sono rispettati i principi di democraticità nelle associazioni o di altre regole che sostanziano la natura del rapporto con il socio o tra i soci, i controlli operati dal RUNTS sono infatti finalizzati ad accertare, ai sensi dell’art 93, c 1, lett c del CTS, “l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore”.

Accertato l’inadempimento e mancando la successiva correzione, il rischio è la perdita di qualifica di ente del terzo settore e l’uscita dal RUNTS. 

Come noto, un soggetto ETS che uscisse dal RUNTS deve devolvere ad altro ETS il patrimonio accumulato tra il momento dell’entrata e quello dell’uscita.

Pertanto il primo rischio è di natura patrimoniale dell’ente, rischio che si allargherebbe anche ai singoli componenti dell’organo direttivo.

I consiglieri che avessero deciso di non far tenere all’ente il registro dei volontari rischiano un’azione di responsabilità, anche in considerazione del nuovo profilo di responsabilità di cui all’art 29 del Codice, azione promossa dai soci per il danno economico causato dalla mancata permanenza nel RUNTS. Lo stesso rischio verrebbe corso dai membri dell’organo di controllo che (art 30, Codice) vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nella sostanza, non adempiere, o adempiere in modo non corretto, ad esempio non seguendo le prescrizioni di cui al DM 6 ottobre 2021, provoca il peggiore degli effetti in un ente del Terzo Settore, per non parlare, poi, della perdita di credibilità rispetto agli stakeholder che tanto si erano affidati ad esso.

Mettiti a norma il pochi clic.

______________________

Carlo Mazzini

Esperto di legislazione e fiscalità del Terzo Settore, affianca da anni come consulente alcune tra le maggiori organizzazioni non profit italiane. Unisce la conoscenza della materia a una vasta esperienza di casistiche concrete.

💌

Rimani aggiornatə sul mondo del Volontariato!

Iscriviti alla nostra newsletter dedicata per ricevere aggiornamenti, news, webinar e informazioni sul volontariato nel Terzo Settore

Iscriviti alla newsletter