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Gli obblighi assicurativi per i volontari

Gli obblighi assicurativi per i volontari

Approfondiamo il tema dell’assicurazione per i volontari a partire dalla normativa di riferimento.

Pubblicato il 13/06/2023

La riforma del Terzo Settore italiano ha introdotto l'obbligo di assicurazione per tutti i volontari, sia occasionali che non occasionali, per garantire la tutela dei volontari stessi e per fornire una copertura in caso di:

  • infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;

  • responsabilità civile in caso di danni cagionati a terzi durante l’esercizio dell’attività dell’Organizzazione.

L'obbligo di assicurazione si applica a tutti gli enti del Terzo Settore che impiegano volontari per le loro iniziative.

Perché è importante l’assicurazione per gli ETS?

L'obbligo di assicurazione per i volontari, sia occasionali che non occasionali, è stato introdotto per tutelare i diritti e la sicurezza dei volontari stessi, offrendo loro una protezione adeguata durante lo svolgimento delle attività di volontariato. Allo stesso tempo, assicurare i volontari consente anche agli Enti del Terzo Settore di gestire i rischi associati alle proprie attività e di garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti coloro che vi partecipano.

Essere in regola è una tutela per:

  • i volontari

  • l'Ente 

  • gli amministratori dell'Ente

  • i soggetti terzi

Gli Enti che non si configurano come ETS non hanno alcun obbligo assicurativo e non sottostanno agli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Nonostante ciò, per le ragioni richiamate precedentemente, quindi per tutelare tanto i volontari quanto le Organizzazioni e i loro amministratori, il consiglio è di valutare seriamente una qualche forma di assicurazione dei propri volontari.

Registro dei volontari e assicurazione: qual è il collegamento?

Il Registro dei volontari è fondamentale per adempiere all’obbligo di assicurazione previsto. Infatti, solo i volontari che compaiono nel registro sono assicurati dall’ente ed è quindi necessario che la compagnia assicurativa possa verificare al suo interno la presenza del nominativo del volontario che ha subito il danno o lo ha causato.

Seppure l’obbligo di iscrizione al registro sia previsto solo per i volontari non occasionali, la normativa lascia agli enti la facoltà di creare un’apposita sezione del registro da dedicare ai volontari occasionali

L’obbligo di assicurazione permane infatti anche per i volontari occasionali, i cui dati devono comunque essere raccolti e conservati per essere messi a disposizione della compagnia assicurativa.

Molti Enti ci hanno chiesto: come si può tenere traccia dei volontari occasionali per gestirli correttamente? 

Il nostro consiglio è quello di iscriverli comunque nel Registro e di segnalare il tipo di attività (occasionale o non) che svolgono all’interno dell’organizzazione. Questo vi permetterà di avere il controllo di tutti i dati dei volontari in un unico posto e una maggiore sicurezza  la relazione con l'assicurazione è più sicura perché un documento ufficiale dell'ente tiene traccia anche di questi volontari.

Allo stato attuale è bene tenere presente che non ci sono specifiche indicazioni legislative circa le somme assicurate, le tipologie di assicurazioni e/ o  i massimali di garanzia necessari a fornire idonee tutele. I decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore potrebbero fornire dettagli più precisi anche rispetto alle caratteristiche minime per avere delle coperture adeguate. Pertanto è importante rivolgersi ad un intermediario assicurativo in grado di svolgere un’attività consulenziale adeguata.

Questo contenuto fa parte del progetto “Pronto Assicurazione” creato da Italia non profit in collaborazione con Assimoco. Scopri i dettagli del progetto.

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