Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure

DM 16 marzo 2018

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo
concernente la disciplina dell’impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante
«Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005,
n. 118»;
Visto il decreto 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dello
sviluppo economico e dal Ministro della solidarieta’ sociale ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006,
recante «Definizione degli atti che devono essere depositati da parte
delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale presso il
registro delle imprese, e delle relative procedure»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera c), della
medesima legge n. 106 del 2016, che prevede l’adozione di un decreto
legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa
sociale;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, emanato sulla
scorta delle disposizioni che precedono, recante la revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma
2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, il quale prevede che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono
essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese da
parte dell’impresa sociale e le procedure connesse;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante il regolamento di attuazione dell’art. 8 della
predetta legge n. 580 del 1993, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di
semplificazione per l’anno 1999, ed, in particolare, l’art. 31, comma
2 e seguenti, in tema di modalita’ di esecuzione degli adempimenti
pubblicitari verso il registro delle imprese ed il repertorio delle
notizie economiche e amministrative;

Decreta:

Art. 1 - Ambito di applicazione

Comma 1

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, sono definiti gli atti e i documenti che le imprese
sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le
modalita’ per l’esecuzione di tali adempimenti.

Art. 2 - Atti e documenti da depositare

Comma 1

1. Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi
atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un’attivita’
d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita’
civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale, depositano per via
telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede legale,
per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi
degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice
civile, in quanto compatibili;
c) il bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 112 del 2017;
d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’art.
2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di
partecipazione e ogni sua modificazione, nonche’ i documenti in forma
consolidata di cui alle lettere b) e c);
e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

Comma 2

2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1, lettera a), devono
prevedere, salve disposizioni piu’ restrittive relative alla forma
giuridica in cui l’impresa sociale e’ costituita, la nomina di uno o
piu’ sindaci aventi i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del
codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilita’
e di decadenza di cui all’art. 2399 del codice civile.

Comma 3

3. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art.
1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l’adempimento di
cui al comma 1, lettera a), si esegue mediante deposito del
regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato
art. 1, comma 3, e dell’atto di costituzione del patrimonio
destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), si eseguono limitatamente alle attivita’
indicate nel regolamento.

Comma 4

4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’art. 9, comma 2,
del decreto legislativo n. 112 del 2017, il bilancio sociale e’
redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24
gennaio 2008 del Ministro della solidarieta’ sociale.

Comma 5

5. Per l’attribuzione dei codici di attivita’ economiche alle
imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO
(International Classification of Non Profit Organizations), elaborata
dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione
NACE_Ateco.

Comma 6

6. Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli
amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento,
fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi
di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal
Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande
all’ufficio del registro delle imprese.

Comma 7

7. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e
cessione di azienda, sono depositati, oltre i documenti previsti
dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 12,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine
di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e
scissione o dall’avvenuta cessione. Nella delibera o nell’atto di
cessione deve darsi atto dell’intervenuta autorizzazione da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del
silenzio assenso, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all’art. 1, comma 3,
del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano limitatamente alle attivita’ indicate nel
regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo
periodo del presente comma, le imprese sociali depositano, oltre ai
documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal
decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarieta’ sociale.

Comma 8

8. Sono depositati, a cura del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i provvedimenti che dispongono la liquidazione
coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei
commissari liquidatori.

Comma 9

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
l’Ispettorato nazionale del lavoro accedono in via telematica alle
informazioni e agli atti depositati nella apposita sezione del
registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini di cui
all’art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

Art. 3 - Adeguamento alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 112 del 2017

Comma 1

1. Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita
sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla
data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell’art. 17, comma 3,
del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal
medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono
modificare i propri statuti con le modalita’ e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Comma 2

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di
diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio dei
dati tra l’albo delle societa’ cooperative di cui al decreto 23
giugno 2004 del Ministro delle attivita’ produttive ed il registro
delle imprese.

Art. 4 - Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

Comma 1

1. L’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di
deposito presentata dall’organizzazione che esercita l’impresa
sociale, ne verifica la completezza formale e la presenza nell’atto
costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro
di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
n. 112 del 2017, prima di procedere all’iscrizione nell’apposita
sezione.

Comma 2

2. Ai fini dell’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese
acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente
relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del
Registro unico nazionale del Terzo settore. L’avvenuta iscrizione
nell’apposita sezione del registro delle imprese e’ comunicata, a
cura del competente ufficio del registro delle imprese, all’ufficio
del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare
l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro
unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza
dell’iscrizione nel registro delle imprese. Si applica, in via
transitoria, l’art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del
2017.

Comma 3

3. L’ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi
la necessita’, puo’ invitare l’organizzazione che esercita l’impresa
sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un
congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato,
rifiuta il deposito dell’atto nella sezione delle imprese sociali.

Art. 5 - Entrata in vigore

Comma 1

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono
efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla
medesima data cessa l’efficacia delle disposizioni recate dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
solidarieta’ sociale 24 gennaio 2008.

Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria

Comma 1

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

Roma, 16 marzo 2018

Il Ministro dello sviluppo
economico
Calenda
Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

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