Cosa è il Registro Unico
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà a chiunque di sapere se un’organizzazione ha determinate caratteristiche.
Quando operativo il RUNTS sarà quindi il luogo digitale e telematico in cui si potranno reperire le seguenti informazioni sull’Ente del Terzo Settore (ETS):
- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede legale e le eventuali sedi secondarie
- la data di costituzione
- l’oggetto dell‘attività di interesse generale
- il codice fiscale o la partita iva
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
- le generalità dei rappresentanti legali
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali
e tutte le modifiche agli atti fondamentali dell’ente.
Inoltre, nel RUNTS saranno riportati i rendiconti o i bilanci d’esercizio e il bilancio sociale.
Come è strutturato
Il RUNTS è composto da 7 sezioni, una per ogni tipologia di ETS:
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore.
Come ci si iscrive
Con decreto ministeriale di prossima emanazione saranno stabilite nel dettaglio le regole per l’iscrizione.
Il Codice del Terzo Settore stabilisce che per la generalità delle organizzazioni il rappresentante legale presenta un’istanza all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, con deposito di una serie di documenti tra i quali l’atto costitutivo e lo statuto. Nell’istanza l’ente deve indicare la sezione nella quale intende essere iscritto.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda essa si intende accolta; entro quel termine, l’ufficio competente può rifiutare l’iscrizione oppure chiedere all’ente integrazioni o correzioni all’istanza.
Per il periodo transitorio, le APS e le ODV saranno iscritte d’ufficio mediante la trasmigrazione dei dati acquisiti dai registri locali delle APS e delle ODV. Entro i 180 giorni successivi alla trasmigrazione e all’operatività del RUNTS gli uffici locali del RUNTS potranno chiedere informazioni supplementari alle APS e alle ODV.
Per le ONLUS, il decreto ministeriale di prossima emanazione riporterà le modalità di iscrizione delle organizzazioni nel RUNTS.
Quando sarà operativo
Il RUNTS sarò operativo almeno 180 giorni dopo l’emanazione del decreto ministeriale, in modo da dar tempo alle Regioni e alle Province autonome di individuare le strutture operative cui affidare i compiti degli Uffici locali del RUNTS.
A cosa serve
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore contenuta nel Codice del Terzo Settore.