Il Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS

Il RUNTS è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che consentirà a tutti i cittadini di conoscere le caratteristiche fondamentali degli Enti del Terzo Settore e alle organizzazioni iscritte di godere delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.

ASD e SSD, come sta andando con la Riforma dello Sport? Partecipa all’indagine “Sport e Terzo settore” Di’ la tua

Cosa è il Registro Unico

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà a chiunque di sapere se un’organizzazione ha determinate caratteristiche.

Quando operativo il RUNTS sarà quindi il luogo digitale e telematico in cui si potranno reperire le seguenti informazioni sull’Ente del Terzo Settore (ETS):

  • la denominazione
  • la forma giuridica
  • la sede legale e le eventuali sedi secondarie
  • la data di costituzione
  • l’oggetto dell‘attività di interesse generale
  • il codice fiscale o la partita iva
  • il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
  • le generalità dei rappresentanti legali
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali

e tutte le modifiche agli atti fondamentali dell’ente.

Inoltre, nel RUNTS saranno riportati i rendiconti o i bilanci d’esercizio e il bilancio sociale.

Come è strutturato

Il RUNTS è composto da 7 sezioni, una per ogni tipologia di ETS:

  • Organizzazioni di volontariato;
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri enti del Terzo settore.

Come ci si iscrive

Con decreto ministeriale di prossima emanazione saranno stabilite nel dettaglio le regole per l’iscrizione.
Il Codice del Terzo Settore stabilisce che per la generalità delle organizzazioni il rappresentante legale presenta un’istanza all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, con deposito di una serie di documenti tra i quali l’atto costitutivo e lo statuto. Nell’istanza l’ente deve indicare la sezione nella quale intende essere iscritto.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda essa si intende accolta; entro quel termine, l’ufficio competente può rifiutare l’iscrizione oppure chiedere all’ente integrazioni o correzioni all’istanza.
Per il periodo transitorio, le APS e le ODV saranno iscritte d’ufficio mediante la trasmigrazione dei dati acquisiti dai registri locali delle APS e delle ODV. Entro i 180 giorni successivi alla trasmigrazione e all’operatività del RUNTS gli uffici locali del RUNTS potranno chiedere informazioni supplementari alle APS e alle ODV.
Per le ONLUS, il decreto ministeriale di prossima emanazione riporterà le modalità di iscrizione delle organizzazioni nel RUNTS.

NEWSLETTER
Iscriviti per non perdere le ultime novità sull'argomento
Inserisci un indirizzo email valido

Quando sarà operativo

Il RUNTS sarò operativo almeno 180 giorni dopo l’emanazione del decreto ministeriale, in modo da dar tempo alle Regioni e alle Province autonome di individuare le strutture operative cui affidare i compiti degli Uffici locali del RUNTS.

A cosa serve

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore contenuta nel Codice del Terzo Settore.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, del presente documento per scopi commerciali, senza previa autorizzazione scritta di Italia non profit.

Italianonprofit
Accedi a funzionalità esclusive dedicate agli utenti iscritti ad italia non profit, è gratis