Come ci si iscrive al Registro Unico del Terzo Settore

Le regole e le procedure per iscrivere un Ente di Terzo Settore (ETS) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono state definite da un decreto ministeriale. In questa guida puoi trovare le prime indicazioni.

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È alta l’attesa per la partenza del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) che si prevede che prenderà l’avvio nella primavera del 2021.

Le regole di iscrizione sono state pubblicate con DM 15 settembre 2020 e alcuni elementi erano stati anticipati dal Codice del Terzo Settore.

Dove recarsi per presentare la richiesta di iscrizione al Runts

In via generale, le istanze di iscrizione dovranno essere presentate presso l’Ufficio del RUNTS Regionale (o della Provincia autonoma) dove ha sede legale l’ente. Solo chi può assurgere a rete associativa (quindi con almeno 100 enti associati o 20 fondazioni, presenti in almeno 5 regioni o province autonome) deve fare richiesta all’Ufficio statale dello stesso Registro.

Cosa deve contenere la richiesta di iscrizione

Nella richiesta di iscrizione – il cui modello sarà disponibile sul sito del RUNTS) – dovranno essere riportati i dati “anagrafici” dell’ente e quelli di coloro che ricoprono cariche sociali. In particolare:

Si dovrà allegare l’atto costitutivo e lo statuto adeguato alle richieste del Codice.

Si dovrà anche indicare in quale delle sette sezioni l’ente intende iscriversi.

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Tempi di risposta da parte del Registro Unico del Terzo Settore

Se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio non risponde, la richiesta si intende accolta.

Nel termine dei 60 giorni, l’ufficio può però:

  • rifiutare l’iscrizione, producendo un provvedimento motivato
  • chiedere all’ente il completamento, la rettifica, l’integrazione della domanda o della documentazione.

Nel caso di richiesta delle ulteriori informazioni, i 60 giorni cominciano a decorrere dalla presentazione delle integrazioni o correzioni.

I ricorsi

È possibile ricorrere al TAR competente per territorio in caso di rifiuto di iscrizione.

I casi particolari: le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

I dati delle ODV e le APS attualmente iscritte nei registri omonimi saranno riversati nelle corrispondenti sezioni del RUNTS in modo automatico dalle Regioni o dalle Province autonome. Successivamente, entro 180 giorni dalla trasmigrazione dei dati, l’Ufficio locale del Registro del Terzo settore potrà chiedere integrazioni alla documentazione.

I casi particolari: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Per le Onlus, diversamente dalle ODV e APS, non si verifica una trasmigrazione dei dati (in questo caso dall’Anagrafe delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle Entrate) in quanto l’ente deve palesare in quale sezione del RUNTS intende iscriversi.

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