Attività d’interesse generale

Le attività di interesse generale (AIG) sono determinate dal Codice del Terzo Settore e definiscono le attività che devono essere svolte in via esclusiva o prevalente dagli Enti del Terzo Settore contribuendo così a definirne l’identità.

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Cosa sono le attività d'interesse generale

Le attività di interesse generale sono definite dall’art 5 del Codice del Terzo Settore come uno degli elementi, insieme all’assenza di fini di lucro, che concorrono a definire l’identità di un Ente del Terzo Settore. Fatta eccezione per le imprese sociali di inserimento lavorativo, un ente non profit può essere del Terzo Settore, solo se esercita in via principale o esclusiva un’attività di interesse generale.

Quali sono le attività d'interesse generale

Proponiamo  ora un prospetto delle attività di interesse generale definite dal Codice del Terzo Settore. Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio in seguito ad una specifica procedura.

LETTERA A – INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Gli interventi e servizi sociali comprendono  la rete territoriale dei servizi alla persona e i servizi rivolti a persone con disabilità, incluso il “durante e dopo di noi”
Normativa di riferimento: legge 328/2000; legge 104/1992; legge 112/2016

LETTERA B – INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE

LETTERA C – PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE

“Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, […] contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.” (DPCM 14 febbraio 2001)
Normativa di riferimento: Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001; Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

LETTERA D – EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comprende sistema educativo di istruzione e formazione attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
Normativa di riferimento: legge 53/2003

LETTERA E – SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE E ALL’UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI

Sono esclusi la raccolta e il riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi

LETTERA F – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO

Il patrimonio culturale si compone di beni culturali e beni paesaggistici. I beni culturali sono “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civilta‘” mentre sono beni paesaggistici “gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge” (decreto legislativo 42/2004 art. 2)
Normativa di riferimento: Decreto legislativo 42/2004

LETTERA G – FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA

LETTERA H – RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

LETTERA I – ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE

Comprende la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

LETTERA J – RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO

Con radiodiffusione sonora a carattere comunitario si intende: “La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso” (legge 223/1990 , art. 16 comma 5)
Normativa di riferimento: Legge 223/1990

LETTERA K – ATTIVITA’ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO

LETTERA L – FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA

La formazione extra-scolastica è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

LETTERA M – SERVIZI STRUMENTALI PER IL TERZO SETTORE

Tali servizi devono essere realizzati da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore

LETTERA N – COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Obiettivi della cooperazione internazionale sono: sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze; tutelare e affermare i diritti umani; prevenire i conflitti
Normativa di riferimento: legge 125/2014

LETTERA O – COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Il commercio equo e solidale viene definito come “rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile

LETTERA P – INSERIMENTO O REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

L’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro include le categorie di persone svantaggiate indicate dall’art. 2 comma 4 del decreto legislativo 112/2017:

  1. lavoratori molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE 651/2014 quindi un lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o lavoratore svantaggiato (si veda definizione nel regolamento) privo di impiego regolarmente retribuito da 12 mesi;
  2. persone con disabilità;
  3. persone svantaggiate quindi gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno;
  4. persone beneficiarie di protezione internazionale;
  5. persone senza fissa dimora le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, iscritte nel registro istituito presso il Ministero degli Interni.

Normativa di riferimento: Decreto legislativo 112/2017; regolamento UE 651/2014; legge 68/1999; Decreto legislativo 50/2016; Decreto legislativo 251/2007; legge 1228/1954

LETTERA Q – ALLOGGIO SOCIALE

E’ definito «alloggio sociale» l’unita’ immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.” (Ministero delle Infrastrutture, decreto 22 aprile 2008). Sono incluse attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
Normativa di riferimento: Ministero delle Infrastrutture, decreto 22 aprile 2008. Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.

LETTERA R – ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI

LETTERA S – AGRICOLTURA SOCIALE

Attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali dirette a realizzare l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, prestazioni e servizi che affiancano e supportano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.
Normativa di riferimento: Legge 141/2015

LETTERA T ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

LETTERA U – BENEFICENZA E CESSIONE DI DENARO, BENI E SERVIZI

Le attività di beneficenza includono il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti e prodotti, l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
Normativa di riferimento: Legge 166/2016

LETTERA V – PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA

LETTERA W – PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI

Promozione e tutela dei: a) diritti umani, civili, sociali e politici; b) diritti dei consumatori; c) diritti degli utenti delle attività di interesse generale; d) pari opportunità; e) iniziative di aiuto reciproco; f) banche del tempo; g) gruppi di acquisto solidale
Riferimento: Legge 53/2000; Legge 244/2007, art 1 comma 266

LETTERA X – ADOZIONE INTERNAZIONALE

Cura delle procedure di adozioni internazionali
Normativa di riferimento: legge 184/1983

LETTERA Y – PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. (legge 01/2018 art. 1 comma 1)
Normativa di riferimento: legge 01/2018

LETTERA Z – RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Cosa devono fare gli Enti del Terzo Settore in seguito alla Riforma

Il Codice del Terzo Settore ha introdotto le attività di interesse generale quale elemento che contraddistingue gli Enti del Terzo Settore. Un’organizzazione non profit quindi per essere riconosciuta come Ente del Terzo Settore deve tassativamente svolgere in via principale o esclusiva un’attività di interesse generale nel rispetto della normativa vigente in quel particolare ambito. 

Possono essere svolte attività diverse ma queste ultime devono essere consentite da atto costitutivo e statuto, essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo le indicazioni di un Decreto ministeriale non ancora pubblicato.
Le attuali organizzazioni non profit, ad eccezione delle imprese sociali, devono quindi modificare lo statuto indicando quali sono le attività di interesse generale che le contraddistinguono, e se è ammesso lo svolgimento di  attività diverse.

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