Impresa sociale nella Riforma del Terzo settore

Il decreto legislativo 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” è il terzo pilastro della riforma del Terzo settore e innova profondamente la disciplina dell’Impresa sociale in Italia.

Il decreto legislativo 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” è il terzo pilastro della riforma del Terzo settore e innova profondamente la disciplina dell’Impresa sociale in Italia.

La prima normazione dell’Impresa sociale risale alla legge 381/1991 riferita alle società commerciali, in questo caso cooperative, che operano in ambito sociale, educativo, assistenziale, senza possibilità di distribuire utili a soci e sovventori. Successivamente il decreto 460/1997 garantisce particolari agevolazioni fiscali a questa categoria di organizzazioni attribuendo loro la qualifica di Onlus. Alcuni anni dopo sarà il decreto legislativo 155/2006 – a seguito della legge delega 118/2005 – a introdurre lo specifico concetto giuridico di impresa sociale allargando quindi la categoria a società commerciali diverse dalle cooperative.

E’ su questo sedime giuridico che si innesta il processo di riforma avviato con la legge delega 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Il decreto legislativo 112/2017 definisce l’impresa sociale come una qualifica acquisibile dagli enti privati che:

  • esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale;
  • senza scopo di lucro;
  • per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;
  • favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

 

La definizione non è l’unico punto di rilievo della nuova normativa. La Riforma infatti introduce diversi elementi interessanti come:

  • l’estensione delle attività d’impresa d’interesse generale (che non coincidono con quelle previste dal Codice del Terzo Settore per gli altri ETS);
  • l’estensione delle categorie di lavoratori svantaggiati;
  • le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri stakeholder;
  • nuove agevolazioni fiscali (ad esempio defiscalizzazione degli utili, detrazione IRPEF del 30% per le somme investite da privati e deduzione IRPEF del 30% per le somme investite da persone giuridiche…);
  • la limitata possibilità di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione;
  • l’obbligo di redazione e pubblicazione online del bilancio sociale;
  • il divieto di superare del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti e di corrispondere retribuzioni più alte del 40% di quanto previsto dal CCNL;
  • nuovi fondi di sviluppo.

 

Struttura del decreto legislativo 112/2017

Il decreto legislativo è suddiviso in 21 articoli:

  1. Nozione e qualifica di impresa sociale;
  2. Attività d’impresa di interesse generale:
  3. Assenza di scopo di lucro;
  4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi;
  5. (Costituzione);
  6.  Denominazione;
  7. Cariche sociali;
  8. Ammissione ed esclusione;
  9. Scritture contabili;
  10. Organi di controllo interno;
  11. Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività;
  12. Trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio;
  13. Lavoro nell’impresa sociale;
  14. Procedure concorsuali;
  15. Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo;
  16. Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali;
  17. Norme di coordinamento e transitorie;
  18. Misure fiscali e di sostegno economico;
  19. Abrogazioni;
  20. Copertura finanziaria;
  21. Entrata in vigore.

 

La nuova normativa entrerà pienamente in vigore quando saranno pubblicati tutti i decreti attuativi da parte dei ministeri coinvolti e quando si sarà ottenuto il via libera dalla Commissione europea in merito di alcune misure fiscali. 

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