Ultimi aggiornamenti sulla Legge 124/2017
Prima del 2019 la scadenza era stata fissata il 28 febbraio. A partire dal 2019 il DL 34/19, art. 35 ha spostato al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale pubblicare online le informazioni.
Cosa prevede la Legge 124/2017?
Secondo la Legge 124/2017, gli enti non profit devono pubblicare online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili) le informazioni relative a determinate somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico. L’art. 35 del DL 34/19 cambia in parte l’ambito oggettivo dell’adempimento: per gli enti non profit si parla di soli:
contributi o aiuti in denaro o in natura,
che non hanno carattere generale,
e che non hanno carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio.
Le imprese hanno un diverso obbligo di pubblicazione che si riduce nel dar conto delle medesime entrate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Quali enti non profit sono interessati dall'obbligo previsto dalla Legge 124/2017?
Gli enti non profit coinvolti dall’obbligo previsto dalla Legge 124/2017 sono:
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”);
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 137 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);
- le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con:
- le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al citato articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Adempi all’obbligo di legge utilizzando il tool gratuito
Le Cooperative Sociali devono adempiere all'obbligo della Legge 124/2017?
Gli obblighi delle Cooperative Sociali sono:
- le Cooperative Sociali in generale devono pubblicare le informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato; si ritiene che, essendo Onlus, permanga per queste l’obbligo di pubblicare entro il 30 giugno sul proprio sito le medesime informazioni;
- le Cooperative Sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti (quindi i fornitori, aziende, enti non profit o persone fisiche) a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Le erogazioni di quali enti della Pubblica Amministrazione sono compresi nella Legge 124/2017?
Ai sensi della legge è considerato Pubblica Amministrazione qualsiasi ente o società che sia partecipata da pubbliche amministrazioni:
- pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo 165 del 2001);
- enti pubblici economici e ordini professionali;
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate;
- Associazioni, Fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica e Associazioni, Fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
- società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e società da loro partecipate;
- società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
Qual è la scadenza dell'obbligo previsto dalla Legge 124/2017?
Il 30 giugno è la data entro la quale pubblicare online le entrate di natura pubblica ricevute. L’art. 35 del DL 34/19 ha infatti modificato la scadenza prevista per il 28 febbraio.
Quali sanzioni sono previste dalla Legge 124/2017?
A partire dal 1 gennaio 2020, la mancata pubblicazione entro il nuovo termine (30 giugno) comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% della somma erogata (con importo minimo di sanzione pari a € 2.000) oltre all’obbligo di pubblicazione.
Se entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell’amministrazione erogante l’ente non ha saldato la sanzione e non ha provveduto alla pubblicazione, si applica la sanzione pari alla restituzione integrale all’amministrazione erogante del beneficio ricevuto.
A partire da quale somma è obbligatorio pubblicare le entrate previste dalla Legge 124/2017?
La pubblicazione è obbligatoria nel caso in cui l’ammontare complessivo delle somme ricevute anche dai diversi soggetti pubblici sia pari o superiore a 10.000 euro.