Che cos'è una Fondazione?
Una Fondazione è un ente dotato di personalità giuridica privata regolato dal Codice Civile e basato su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale. Pertanto la Fondazione deve avere un patrimonio che complessivamente risulti adeguato allo scopo perseguito. In quanto ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, la Fondazione ha una personalità distinta da quella dei fondatori e da quella degli amministratori; i creditori possono pertanto rifarsi solamente sul patrimonio della fondazione.
Differisce dall’Associazione in quanto quest’ultima si basa sull’azione dei soci finalizzata allo scopo e prevede l’elezione democratica degli organi sociali. La Fondazione invece non ha soci e salvo casi particolari l’organo di governo non viene democraticamente eletto bensì designato nelle modalità previste dallo statuto. Inoltre nella Fondazione non è possibile mutare le finalità di destinazione del patrimonio, salvo che sia previsto dallo Statuto o in casi particolari vi sia un provvedimento governativo.
Come si costituisce una Fondazione?
La Fondazione deve essere costituita per atto pubblico o per disposizione testamentaria; in seguito alla costituzione viene annoverata nel Registro delle Persone Giuridiche Private; se l’operatività della Fondazione è nazionale e riguarda una delle materie di esclusiva competenza dello Stato il Registro è curato dalla competente Prefettura, altrimenti dalla Regione.
Quali sono gli organi principali di una Fondazione?
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e può prevedere altri organi tra i quali un’assemblea il cui ruolo è determinato dallo statuto. La Fondazione deve essere munita di un organo di controllo contabile che verifichi tra l’altro anche la corretta tenuta della contabilità e del bilancio. Le modalità di designazione del Consiglio d’Amministrazione e degli eventuali altri organi di governo è definita dallo statuto e dall’atto costitutivo. Il presidente è di norma il rappresentante legale.
Può avere personale | |
I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati | |
Può avere volontari | |
Può essere un Ente del Terzo Settore Alle condizioni della legge di riferimento (D.Lgs. 117/2017) |
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Può avere entrate di natura commerciale |
Tipologie particolari di Fondazioni
Esistono diverse tipologie di Fondazione: differiscono l’una dall’altra per modalità di intervento, operatività e sostegno agli enti, spinta fondativa, etc.
Una Fondazione può essere definita “operativa” se gestisce direttamente progetti, servizi o cura un bene pubblico (parchi, collezioni d’arte, monumenti, biblioteche, archivi…), “d’erogazione” o “grant-making” se eroga risorse (finanziarie, competenze…) a terzi: molte fondazioni adottano entrambe le modalità d’intervento.
Esistono poi tipologie di fondazione (che rientrano sempre all’interno di quanto prevede il Codice Civile senza che esso le abbia differenziate o catalogate), come:
- la Fondazione di Famiglia o d’Impresa: sono fondazioni istituite per portare avanti i valori e le idee del capostipite, o, nel caso di un’impresa, valorizzare le esternalità positive (competenze, beni prodotti, tecnologie sviluppate…) e limitare le esternalità negative;
- la Fondazione di Comunità: sono fondazioni, costituite da una pluralità di attori, destinate a raccogliere donazioni e valorizzarle per il benessere di un determinato territorio e in taluni casi a gestire beni pubblici di rilievo locale promuovendo e implementando il Terzo Settore e l’impegno dei cittadini;
- la Fondazione di Partecipazione: sono fondazioni, costituite da una pluralità di attori, che in base allo statuto mutuano alcune caratteristiche tipiche dell’associazione, come la possibilità di far entrare nuovi membri e l’assemblea dei soci. In genere sono realtà operative che valorizzano il contributo di tutti i membri.
Casi speciali di Fondazioni
Alcune norme speciali definiscono particolari casi e tipologie di fondazione, come:
- le Fondazioni di Origine Bancaria: sono fondazioni nate dalla scissione dell’attività filantropica e dell’attività creditizia di alcune banche italiane poste sotto controllo pubblico, che gestiscono beni di rilievo pubblico (collezioni d’arte, biblioteche, palazzi e ville storiche…), progetti in ambito sociale, sanitario, educativo, formativo ed effettuano erogazioni a beneficio di enti pubblici e non profit. Nel tempo sono state regolate dalle leggi 218/1990, 461/1998 e dal Decreto Legislativo 153/1999.
- le Fondazioni Lirico-Sinfoniche: sono state istituite dal Decreto Legislativo 367/1996 che ha trasformato in fondazioni di diritto privato gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e altri enti lirici, coreutici, musicali di rilievo nazionale precedentemente istituiti dalla Legge 800/1967.
Fondazioni, RUNTS e Riforma del Terzo Settore
Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) le Fondazioni che hanno i requisiti per il riconoscimento come Ente del Terzo Settore, previsti dal Codice del Terzo Settore, o per un tipo particolare di Ente del Terzo Settore (ad esempio Ente Filantropico), possono chiederne la registrazione. In tal caso migreranno dal Registro delle Persone Giuridiche Private al RUNTS.
È opportuno precisare che non tutte le Fondazioni possono essere Enti del Terzo Settore e che la legge delega (L 106/16) che ha portato poi al Codice del Terzo Settore esclude esplicitamente l’applicazione della Riforma alle Fondazioni di Origine Bancaria.