Onlus

Sono Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) tutti gli enti non profit che detengono determinate caratteristiche. Si tratta di una qualifica rilevante ai fini fiscali che può essere ottenuta da alcuni enti senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) questa qualifica cesserà di esistere.

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Riforma del Terzo Settore - Adeguamento Statuti

Entro il 31 ottobre 2020 gli enti con qualifica di Onlus possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma.

Che cos'è una Onlus?

Onlus è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e definisce una qualifica rilevante ai fini fiscali che può essere ottenuta da alcuni enti senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 460/1997. Cesserà di esistere in seguito all’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Possono essere Onlus tutte le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni, le Società Cooperative e gli altri enti di carattere privato, che presentano alcuni requisiti statutari, svolgono attività in favore di soggetti svantaggiati (anche all’estero nella forma degli aiuti umanitari) e che operano in determinati settori di attività.

Sono Onlus di diritto, in quanto la disciplina speciale già prevede requisiti affini, le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Cooperative Sociali e le Organizzazioni Non Governative (ONG).

Quali sono i requisiti statutari di una Onlus?

I requisiti statutari (quindi quanto deve essere previsto dallo statuto dell’ente) richiesti per ottenere la qualifica di Onlus sono:

  • lo svolgimento di attività in uno o più settori previsti dalla legge l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  • il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
  • l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo Onlus

Chi sono i destinatari delle attività delle Onlus?

I destinatari delle attività sociali delle Onlus, perseguite attraverso cessioni di beni o realizzazione di servizi, sono:

  • persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (compresi i soci dell’organizzazione);
  • componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
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Quali sono i settori di attività delle Onlus?

Le organizzazioni, per ottenere la qualifica di Onlus, devono operare esclusivamente nei seguenti settori espressamente previsti dalla legge:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza anche indiretta, pertanto realizzata a favore di altri soggetti senza scopo di lucro;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, comprese le biblioteche;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
  • riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da Fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo;
  • cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
Può avere personale
 I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati
 Può avere volontari
 Può essere un Ente del Terzo Settore
 Può avere entrate di natura commerciale

Onlus, RUNTS e Riforma del Terzo Settore

Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la qualifica di Onlus cesserà di esistere.

Riferimenti di legge

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