Rendiconto o bilancio? Le soglie di legge e un consiglio prezioso

Il Codice del Terzo Settore è molto preciso nell'indicare quando si può fare il rendiconto e quando invece è obbligatorio redigere il bilancio. E' sempre però opportuno considerare che il bilancio è un documento più dettagliato e preciso ed è preferibile in caso di accresciuta complessità dell'ente.

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Il Codice del Terzo Settore richiama con diverse disposizioni l’obbligo per gli ETS di essere trasparenti. Lo stesso RUNTS è il luogo deputato a raccogliere una serie di informazioni – disponibili online e quindi a tutti – che danno certezza su chi amministra l’ente, su quale sia la tipologia di ente, sulle regole interne e i fini (statuto), sugli eventuali compensi riconosciuti a chi opera professionalmente. Anche la rendicontazione ha un ruolo fondamentale nel Codice proprio come elemento di trasparenza principale per far sì che tutti gli stakeholder (a partire dai donatori e al pubblico in generale) possano avere ben chiaro l’utilizzo dell’ ente delle risorse acquisite.

Il Codice introduce l’obbligo di rendicontazione (art. 13) per tutti gli ETS con una prima distinzione tra chi è ente non commerciale e chi è ente commerciale.

Chi è ente non commerciale ha la possibilità – se il complesso delle entrate di qualsiasi natura è inferiore a 220mila euro annui – di redigere un rendiconto di cassa.

Si tratta evidentemente della modalità più frequente nel non profit italiano dove una parte preponderante di enti ha entrate molto ridotte, come rilevato (anno 2015) dall’ISTAT che registra che una sola organizzazione ogni 5 ha entrate superiori a 100mila euro.

Rifarsi al rendiconto di cassa vuol dire non rilevare i “fatti” economici né quelli patrimoniali; significa imputare all’anno di evidenza di cassa (quando arrivano i fondi) entrate che in realtà sono il frutto di accordi, convenzioni o altro sorti l’anno precedente o per attività che verranno realizzate l’anno successivo. Se quindi da un lato la semplicità della tenuta del rendiconto di cassa rende agevole il lavoro degli amministratori – spesso volontari – dall’altro la rappresentazione, pur veritiera, può essere fuorviante.

Il consiglio che si dà è che all’ accresciuta complessità dell’ente – perché si agisce su diversi settori o perché si vantano crediti o si palesano debiti ingenti – gli amministratori valutino il passaggio alla formazione di un bilancio vero e proprio, che diventa obbligatorio nel caso in cui la soglia dei 220mila euro sia superata.

Superata la soglia l’ente deve redigere appunto un bilancio formato da stato patrimoniale,  rendiconto gestionale e relazione di missione.

Con il DM 5 marzo 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore che deve essere adottata tanto da chi può redigere il semplice rendiconto di cassa quanto da chi deve redigere il vero e proprio bilancio.

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del Codice Civile e redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio.

 

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SCRITTO DA
Carlo Mazzini
Esperto di legislazione degli enti non profit e fiscalità
Italianonprofit
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