Novità sul tetto salariale per gli ETS

Con il Decreto Legge 48/2023, il legislatore è intervenuto sul tetto salariale per gli Enti del Terzo Settore. Ora tutti gli ETS possono decidere di offrire ai propri dipendenti e ai lavoratori autonomi un compenso superiore del 40% al minimo previsto dai contratti collettivi nazionali, ma bisogna avere delle attenzioni per farlo.

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Durante il webinar gratuito “Novità sul tetto salariale: rischi, opportunità e adempimenti” abbiamo parlato del recente Decreto Legge insieme a:

  • Carlo Mazzini, Consulente sulla legislazione e sulla fiscalità degli enti non profit,
  • Marco Chiesara, Avvocato giuslavorista e Presidente di WeWorld ONLUS,
  • Niccolò Contucci, Chief fundraising officer Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – ETS,
  • Mara Moioli, COO & Co-Founder di Italia non profit.

Cosa cambia

Dall’inizio di luglio 2023 è possibile per tutti gli ETS riconoscere ai propri dipendenti e ai lavoratori autonomi una retribuzione o un compenso superiore del 40% al minimo previsto dai contratti collettivi (CCNL).
La disposizione che pone il limite è contenuta all’art. 8, comma 3, lett b) del Codice del Terzo Settore (CTS) che recita:

…, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1;

Prima della recente modifica, il testo includeva solo tre settori di attività di interesse generale (ricerca scientifica, attività sanitarie e formazione universitaria e post universitaria), escludendo dalla deroga gli altri 22 ambiti di attività. Come detto, avendo eliminato il puntuale riferimento ai 3 settori, ogni ETS iscritta al RUNTS può derogare al limite del 40%.

Inoltre, è previsto che solo in caso di deroga, il rapporto massimo tra retribuzione minima e massima passi da 1:8 a 1:12 (art. 16, comma 1, CTS).

Dette innovazioni interessano anche le specifiche disposizioni riguardanti l’impresa sociale (art. 3, comma 2, lettera b) e art. 13, comma 1 del D Lgs 112/17).

Il procedimento per superare il tetto

Per superare il limite del 40%, non è possibile – diversamente dal caso delle Onlus – interpellare la Pubblica Amministrazione ma bisogna valutare attentamente e autonomamente se vi sono le condizioni per poterlo fare.

Bisogna quindi valutare se vi sia una ragione oggettiva per la quale è necessario acquisire una nuova risorsa (o far crescere il proprio personale interno) riconoscendole una retribuzione che superi la limitazione di legge. Dunque bisogna valutare se la persona scelta per ricoprire quel ruolo abbia le caratteristiche adeguate (curriculum, esperienza, anzianità) che oggettivamente richiedono, stanti le condizioni di mercato, il riconoscimento di uno stipendio che ecceda del 40% il limite minimo sancito dal CCNL.

La decisione di assumere la nuova risorsa o di maggiorare la sua retribuzione spetta all’organo di amministrazione che dovrebbe:

  • motivare nel dettaglio all’interno della delibera le ragioni oggettive e soggettive della scelta;
  • richiedere un parere scritto dell’organo di controllo (se esistente) in merito alla necessità di detta scelta , dovendo questo organo vigilare (art. 30, CTS) sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo.

Quali opportunità per gli ETS?

Nel corso dell’intervista a Niccolò Contucci abbiamo chiesto all’ex-direttore generale e attuale Chief fundraising officer Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – ETS, quale fossero a suo avviso le opportunità e le difficoltà applicative della soluzione trovata dal decreto legge nell’estendere a tutti gli ETS la possibilità di deroga. Questa la sua risposta:

Quali funzioni

L’organo direttivo può quindi riconoscere il superamento del tetto salariale tanto per le funzioni dirette (orientate  alla realizzazione delle Attività di Interesse Generale) quanto per quelle indirette (es.: amministrazione, fundraising, etc.).

Le sanzioni

In caso di contestazione dall’Ufficio RUNTS in merito al superamento della soglia del 40% senza deroga, gli amministratori che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 20 mila euro.
Inoltre, l’ente rischia di perdere la qualifica di ETS con la conseguente spoliazione del patrimonio accumulato durante la sua permanenza dell’ente nel RUNTS.

La questione dei collaboratori

La norma fa riferimento anche ai lavoratori autonomi e il Ministero del lavoro, in una precedente nota (2088/2020), ribadisce che il limite è da applicarsi anche ai collaboratori non subordinati. Restano forti dubbi su come sia possibile calcolare lo sforamento del 40% sui lavoratori autonomi.

La questione Onlus

Si rammenta che gli enti che ancora si qualificano come Onlus, e che quindi sono ancora iscritti all’Anagrafe delle Onlus e non sono presenti nel RUNTS, devono applicare la normativa recata dall’art. 10, comma 6, lett b) del D Lgs 460/97, che limita l’incremento della retribuzione al 20%.
Per poter superare questo tetto, è necessario procedere attraverso l’Agenzia delle Entrate facendo richiesta di un interpello disapplicativo della norma antielusiva.

13 luglio 2023

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