Attività diverse

Le attività diverse sono attività strumentali e secondarie che producono attività economica per l'ente non profit. Il Codice del Terzo Settore ha introdotto questo concetto prevedendo la possibilità per l'ente di realizzare attività economiche differenti dalle attività di interesse generale e dalla raccolta fondi.

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Cosa sono le attività diverse

Le attività diverse, previste dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, sono attività che gli Enti del Terzo Settore potranno realizzare purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e sempre che siano previste nello Statuto.

Il DM 19 maggio 2021 (entrato in vigore il 10 agosto 2021) ha definito la secondarietà e la strumentalità delle attività diverse, ed in particolare:

  • in merito alla secondarietà, ha statuito due limiti quantitativi entro i quali l’organizzazione deve realizzare l’attività;
  • in merito alla strumentalità, il decreto lascia libere gli enti di realizzare qualsiasi attività.

Secondarietà delle attività diverse

I limiti quantitativi sono tra essi alternativi e l’organo direttivo deve decidere quale adottare tra

  • i ricavi delle attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  • i ricavi delle attività diverse non devono eccedere il 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

Nel caso si superasse il limite che l’organo direttivo si era dato, l’anno successivo, dopo aver prontamente comunicato lo sforamento all’Ufficio del RUNTS, si potrà esercitare l’attività diversa in misura pari al limite adottato al netto dello sforamento dell’anno precedente.

Strumentalità delle attività diverse

Per capire qual è la libertà di azione degli Enti del Terzo Settore, si può immaginare l’offerta sul mercato di qualsiasi bene o servizio (alle condizioni di legge richieste, ovviamente), incluse – guardando anche alle esperienze straniere – le sponsorizzazioni, il licensing, i charity shop ecc.

Cosa devono fare gli Enti del Terzo Settore per poter realizzare le attività diverse

Gli ETS, per poter promuovere e realizzare direttamente le attività diverse, devono averle previste nello Statuto.

A differenza delle attività di interesse generale, però, che devono essere specificatamente definite per settore nello Statuto secondo la classificazione dell’articolo 5, per le attività diverse basta che si inserisca nello Statuto la generica previsione della possibilità di realizzarle.

Inoltre, il rispetto della secondarietà e strumentalità delle attività diverse deve essere riportato nella Relazione di Missione del bilancio o del Rendiconto e l’organo di controllo deve vigilare in merito a detto rispetto.

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