Ultimi aggiornamenti sullo Statuto
Entro il 31 ottobre 2020, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma (D.Lgs. 117/17 come aggiornato dal D.Lg. 18/2020).
Che cos'è lo Statuto?
Nelle Associazioni, lo Statuto è il contratto con il quale i soci convengono in merito alle regole fondamentali sulla vita dell’ente, il suo funzionamento, l’ordinamento interno e gli scopi sociali.
Nello Statuto sono infatti contenute tutte le regole generali sulla vita quotidiana e associativa dell’ente ed è in questo documento che vengono definite in modo dettagliato le attività che l’ente svolge in relazione al suo scopo sociale. Tra queste, vi deve essere inoltre una descrizione sulle modalità di finanziamento e di raccolta di fondi.
Nelle Fondazioni, lo Statuto è un atto unilaterale che esprime, quale allegato dell’Atto Costitutivo, la volontà di uno o più fondatori i quali destinano ad un fine ideale un patrimonio.
Cosa deve contenere lo Statuto?
Per le Associazioni lo Statuto deve contenere tutte le regole relative:
- alla rappresentanza dell’ente e all’elezione delle cariche sociali
- all’ammissione e all’esclusione dei soci
- all’utilizzo del fondo comune
- al funzionamento e ai compiti dei diversi organi associativi (Presidente – Consiglio Direttivo – Assemblea dei soci)
- alla presentazione e all’approvazione del bilancio o rendiconto annuale,
- la presenza di organi di controllo se richiesti e alle condizioni di legge.
- Inoltre, lo Statuto deve contenere la denominazione, l’assenza di scopo di lucro, le finalità ideali, la sede legale, norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, l’organo che assume la rappresentanza legale dell’Associazione, diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
Può contenere anche le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.
Inoltre, per poter beneficiare del regime di fiscale di favore previsto per alcune tipologie di Associazioni, Statuto (e Atto Costitutivo) deve contenere specifiche disposizioni che riguardano:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente – in caso di scioglimento per qualsiasi causa – ad altra associazione con
- finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di garantire la sua effettività e il diritto di voto a tutti gli associati per modifiche allo Statuto e ai regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi;
- l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti;
- i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
- le regole per le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni e i bilanci o rendiconti;
- la intrasmissibilità della quota o del contributo associativa, tranne per casi di trasferimenti a causa di morte;
- la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.
Per le Fondazioni, lo Statuto riporta gli elementi previsti per le Associazioni tranne quelli relativi ai soci (assemblea, diritti e doveri).
Che forma deve avere lo Statuto?
Lo Statuto può assumere la forma di:
- scrittura privata registrata, ovvero redatto da singoli cittadini e poi registrata presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate;
- scrittura privata autenticata, ovvero redatto da singoli cittadini e autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale;
- atto pubblico, ovvero redatto da un notaio.
Al fine di far conoscere ai terzi il contenuto e la data, lo statuto deve avere forma scritta ed essere registrato presso il locale ufficio delle Entrate (scrittura privata registrata). Per assicurare che chi ha sottoscritto il documento è stato identificato in modo certo, si può redigere una scrittura privata autenticata che prevede che l’atto sia sottoscritto in presenza di un notaio o altro pubblico ufficiale.
L’atto pubblico, che si forma in presenza di un notaio, è la forma più alta di redazione dello statuto – di per sé necessaria solo ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica – e consente di identificare con certezza le persone intervenute e il fatto che esse abbiano dichiarato determinate cose.
Imposta di Registro* | Identificazione certa delle persone | Certezza delle dichiarazioni e degli atti | |
Scrittura privata registrata | sì | no | no |
Scrittura privata autenticata | sì | sì | no |
Scrittura pubblica | sì | sì | sì |
*l’imposta di registro non è dovuta per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
Chi può modificare lo Statuto?
Lo Statuto può essere modificato dall’assemblea (nelle Associazioni) o dal Consiglio di amministrazione (per le Fondazioni) con i quorum costitutivi e deliberativi riportati nello statuto.
Se nello Statuto di un’associazione non è riportato alcun quorum, si applica l’articolo 21 del codice civile che prescrive la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo Statuto deve essere modificato con le modalità con cui è stato redatto l’Atto costitutivo, quindi scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata, atto pubblico, in quanto ne è parte integrante.