Che cos'è un Comitato?
Il Comitato è un ente, regolato dal Codice Civile, composto da persone (fisiche e giuridiche) riunite al fine di perseguire di norma un fine concreto quale la raccolta di fondi o la sensibilizzazione su un particolare tema di carattere sociale. Il Comitato può avere natura temporanea o continuativa. Gli organizzatori del Comitato rispondono personalmente e solidalmente della gestione e della destinazione dei fondi raccolti. Il Comitato può acquisire la personalità giuridica.
Come si costituisce un Comitato?
Il Comitato può costituirsi per scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata, scrittura privata o eventualmente con atto pubblico; in quest’ultimo caso può richiedere la personalità giuridica pubblica distinguendosi così da fondatori e amministratori che non rispondono col proprio patrimonio degli eventuali debiti contratti dall’ente.
In caso di esercizio di attività commerciale è necessaria l’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) curato dalla Camera di Commercio e la richiesta di partita IVA all’Agenzia delle Entrate.
Può avere personale | |
I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati | |
Può avere volontari | |
Può essere un Ente del Terzo Settore Alle condizioni della legge di riferimento (D.Lgs. 117/2017) |
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Può avere entrate di natura commerciale |
Comitati, RUNTS e Riforma del Terzo Settore
Quando entrerà in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), anche i Comitati – se in possesso dei requisiti definiti dal Codice del Terzo Settore – potranno registrarsi come Ente del Terzo Settore. Tali requisiti sono l’assenza di scopo di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività di interesse generale. Per gli enti preesistenti potrebbe rendersi necessario l’adeguamento dello Statuto.
È possibile inoltre registrarsi al RUNTS in una delle categorie speciali come l’Organizzazione di Volontariato (Odv), l’Associazione di Promozione Sociale (Aps) o l’Ente Filantropico.