Che cos'è una Cooperativa sociale?
La Cooperativa Sociale è una particolare forma di Cooperativa finalizzata alla realizzazione di servizi alla persona (di tipo A) o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (di tipo B).
Una Cooperativa è una forma di società disciplinata dal Codice Civile (Libro VI, Titolo V) come società a capitale variabile con finalità mutualistiche. Una Società Cooperativa può essere riconosciuta a mutualità prevalente o avere una forma diversa; le Cooperative Sociali sono sempre a mutualità prevalente. Alla Cooperativa si applicano parte delle norme relative alle società commerciali e in alcuni casi può essere costituita come società a responsabilità limitata (srl) o come società per azioni (spa), in quest’ultimo caso se le quote sono strutturate come azioni.
A differenze che in altre forme societarie le Cooperative si basano sul principio di democraticità quindi ogni socio ha gli stessi diritti degli compreso il voto in assemblea, a prescindere dalla quota di capitale. L’ingresso o l’uscita dei soci non determina modifiche all’atto costitutivo.
Per le obbligazioni della Cooperativa risponde la Cooperativa stessa anziché i soci o gli amministratori.
Quali sono le caratteristiche di una Cooperativa sociale?
La Cooperativa Sociale è una particolare forma di Cooperativa introdotta e regolata dalla legge 381/1991 e dal decreto 112/2017 in quanto Impresa Sociale. Si qualifica come particolare forma di Società Cooperativa finalizzata nel perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
Le Cooperative Sociali si dividono in due tipi:
- finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo (di tipo A);
- svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (di tipo B).
Possono esistere anche Cooperative miste di tipo A e B.
Le Cooperative Sociali, a differenza di altri tipi di Cooperative, possono avere anche soci volontari (al massimo la metà dei soci lavoratori) e se di tipo B devono avere almeno il 30% di lavoratori svantaggiati che se, in virtù delle personali condizioni è possibile, devono essere associati.
La Cooperativa Sociale è di diritto un’Impresa Sociale.
Come si costituisce una Cooperativa sociale?
La Cooperativa Sociale si costituisce per atto pubblico e deve poi essere iscritta all’Albo delle Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio.
L’Atto Costitutivo deve contenere:
- i dati dei soci;
- la denominazione e la collocazione delle sedi;
- l’oggetto sociale;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, lle condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- le forme di convocazione dell’assemblea;
- i criteri di amministrazione e la composizione degli organi sociali e di controllo;
- l’assenza di scopo di lucro.
Quali sono gli organi principali di una Cooperativa sociale?
La Cooperativa Sociale ha i seguenti organi:
- Assemblea dei soci: riunisce tutti i soci della Cooperativa, i quali a prescindere dalle quote di capitale hanno diritto ad un singolo volto, fatte salve le persone giuridiche che possono averne fino a 5 se lo statuto lo prevede;
- Consiglio di amministrazione: è eletto dall’assemblea dei soci e amministra la Cooperativa;
- Collegio sindacale: è l’organo di vigilanza sull’amministrazione della Cooperativa.
Può avere personale | |
I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati | |
Può avere volontari Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci |
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Può essere un Ente del Terzo Settore È un Ente del Terzo Settore e un’Impresa Sociale |
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Può avere entrate di natura commerciale La Cooperativa Sociale è un ente commerciale |
Cooperative Sociali, RUNTS e Riforma del Terzo Settore
Con l’entrata in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), regolato dal Codice del Terzo Settore, le Cooperative Sociali in quanto Enti del Terzo Settore potranno aderirvi.
Perderanno in ogni caso la qualifica di Onlus in quanto questa cesserà di esistere.