Definizione:

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.
La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
ES Nel caso in cui un soggetto assicuri la propria abitazione, valutata 200.000 €, contro il rischio di incendio, può essere stabilita, nella polizza di assicurazione, una franchigia pari a 10.000 € o, in alternativa, pari al 5% del valore assicurato (ossia il 5% di 200.000 €, che equivale a 10.000 €). In questo caso, se il danno subito dall’assicurato è inferiore o uguale alla franchigia (10.000 €), l’assicuratore non versa alcun indennizzo. Se il danno subito dall’assicurato è superiore alla franchigia, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore varia a seconda che si sia in presenza di una franchigia assoluta o di una franchigia relativa.

 


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