Molte organizzazioni non profit svolgono oggi attività sanitarie dirette: poliambulatori, centri di prevenzione, hospice, assistenza domiciliare, attività infermieristiche, prestazioni specialistiche, riabilitazione o servizi socio-sanitari integrati.
In questi casi l’ente non è soltanto un soggetto “solidale” o organizzativo, ma una vera e propria struttura sanitaria, con tutte le responsabilità che ne derivano nei confronti dei pazienti.
La piena attuazione della legge n. 24/2017 (“Gelli-Bianco”), completata dal decreto ministeriale n. 232/2023, cambia profondamente il quadro. Dal 16 marzo 2026 non è più sufficiente avere una copertura assicurativa generica o confidare nella responsabilità personale del medico: gli obblighi diventano concreti, verificabili e strettamente collegati alla capacità dell’ente di prevenire e gestire il rischio sanitario.
La responsabilità non ricade solo sul medico
Uno degli equivoci più diffusi nel mondo non profit sanitario è pensare che il rischio principale riguardi il professionista sanitario che materialmente esegue la prestazione.
In realtà, nella maggior parte dei casi il paziente agirà direttamente contro la struttura. La legge considera infatti la struttura sanitaria responsabile sotto il profilo contrattuale, con conseguenze molto rilevanti inerenti la prescrizione più lunga, l’onere probatorio più favorevole al paziente e la responsabilità patrimoniale diretta dell’ente.
Questo significa che una singola causa per malpractice può avere effetti molto pesanti anche su un ETS:
- risarcimenti elevati;
- aumento dei premi assicurativi;
- tensioni di liquidità;
- danni reputazionali;
- compromissione dell’equilibrio economico dell’organizzazione.
Per molte realtà del Terzo settore il vero problema non è quindi la colpa del singolo medico, ma la capacità dell’ente di dimostrare di avere un’organizzazione adeguata.
L’assicurazione diventa un obbligo sostanziale
La legge Gelli-Bianco aveva già previsto obblighi assicurativi, ma per anni tali obblighi sono rimasti incompleti in assenza dei decreti attuativi.
Con il decreto n. 232/2023 vengono definiti i requisiti minimi delle polizze, i massimali, la retroattività, le condizioni di operatività delle coperture. Dal 16 marzo 2026 le strutture sanitarie private, comprese quelle non profit, devono quindi avere coperture conformi ai nuovi standard.
Il punto centrale è che non basterà più una polizza formalmente esistente. L’assicurazione dovrà essere realmente adeguata rispetto a:
- tipologia di attività svolta;
- complessità della struttura;
- volume delle prestazioni;
- presenza di attività invasive o chirurgiche;
- numero e alla tipologia dei professionisti coinvolti.
Molti enti del Terzo settore potrebbero dunque scoprire di avere coperture insufficienti o costruite su modelli pensati per attività molto meno rischiose.
Il rischio maggiore è organizzativo
La vera novità della riforma è però un’altra: la sicurezza delle cure viene considerata parte integrante del diritto alla salute.
Questo comporta che la struttura sanitaria debba dimostrare non solo di aver stipulato un’assicurazione, ma anche di avere un sistema interno di prevenzione del rischio clinico.
Per un ente non profit sanitario ciò significa dotarsi di:
- protocolli operativi;
- procedure cliniche formalizzate;
- sistemi di tracciabilità;
- gestione degli eventi avversi;
- formazione periodica;
- controlli interni;
- corretta conservazione della documentazione sanitaria.
In altre parole, il risk management non è più una buona pratica facoltativa, ma una vera misura di protezione patrimoniale dell’ente.
Un’organizzazione priva di procedure o incapace di documentare le proprie attività rischia infatti di trovarsi molto più esposta in giudizio.
Le aree che gli enti devono verificare subito
Le organizzazioni che svolgono attività sanitaria dovrebbero affrontare immediatamente alcune verifiche fondamentali.
La prima riguarda le coperture assicurative dell’ente e dei professionisti. Occorre verificare se i massimali siano adeguati, le attività effettivamente svolte siano coperte, siano inclusi collaboratori esterni, volontari sanitari e consulenti, esistano esclusioni problematiche, la retroattività sia sufficiente.
La retroattività indica il periodo precedente alla stipula della polizza entro il quale possono essersi verificati i fatti dannosi che saranno comunque coperti dall’assicurazione, purché la richiesta di risarcimento arrivi durante la validità della polizza. Una polizza senza adeguata retroattività può lasciare l’ente esposto proprio sui sinistri economicamente più pesanti.
Un secondo profilo riguarda i rapporti contrattuali con medici e operatori sanitari. In molte strutture del Terzo settore operano professionisti autonomi, specialisti convenzionati o collaboratori occasionali. È essenziale disciplinare chiaramente:
- obblighi assicurativi;
- responsabilità;
- manleve;
- modalità di gestione del sinistro;
- obblighi documentali.
Molte contestazioni nascono proprio da aree “grigie” nei rapporti tra ente e professionisti.
La gestione documentale è decisiva
Nella responsabilità sanitaria la documentazione clinica rappresenta spesso l’elemento decisivo del giudizio.
Cartelle incomplete, protocolli assenti, consensi informati non corretti o documentazione disordinata possono compromettere seriamente la posizione difensiva dell’ente.
Per questo motivo le strutture sanitarie non profit devono investire molto di più:
- nella tracciabilità delle attività;
- nella conservazione documentale;
- nella standardizzazione delle procedure;
- nella gestione dei dati sanitari.
La capacità di dimostrare ciò che è stato fatto conta quasi quanto la qualità della prestazione sanitaria stessa.
Anche gli amministratori devono prestare attenzione
Per gli ETS sanitari la questione riguarda ormai direttamente anche la governance.
Se il consiglio direttivo o gli amministratori:
- non adeguano le coperture;
- ignorano criticità organizzative;
- non implementano sistemi di controllo;
- sottovalutano il rischio clinico,
può emergere un problema di responsabilità gestoria.
Il tema si collega quindi ai principi di adeguatezza organizzativa e corretta amministrazione dell’ente, oggi sempre più rilevanti anche nel Terzo settore.
Il contenzioso cambia struttura
La legge Gelli-Bianco ha inoltre modificato il modo in cui si sviluppano le controversie sanitarie.
Prima della causa civile è normalmente necessario esperire un tentativo preventivo di composizione, tramite ATP (accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.) o mediazione. In queste procedure l’assicurazione entra immediatamente in gioco.
Per gli enti questo comporta la necessità di:
- denunciare tempestivamente il sinistro;
- coordinarsi rapidamente con assicuratori e legali;
- conservare integralmente la documentazione;
- predisporre procedure interne di gestione delle contestazioni.
Una gestione tardiva o disordinata del sinistro può aggravare notevolmente la posizione dell’organizzazione.
La vera tutela è un sistema integrato
La piena attuazione della legge Gelli-Bianco impone quindi agli enti non profit sanitari un cambio di prospettiva.
La tutela dell’ente non dipende soltanto dall’assicurazione, ma dalla capacità di costruire un sistema integrato composto da:
- coperture adeguate;
- prevenzione del rischio clinico;
- governance organizzativa;
- formazione del personale;
- corretta gestione documentale;
- procedure interne;
- controllo dei rapporti con i professionisti sanitari.
Gli enti che continueranno a gestire l’attività sanitaria in modo “artigianale” rischiano di esporsi a conseguenze economiche molto pesanti.
Al contrario, le organizzazioni che investiranno in compliance sanitaria e risk management potranno ridurre significativamente il rischio che un contenzioso comprometta la continuità delle proprie attività istituzionali.
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