La fatturazione elettronica

La fattura elettronica è un documento informatico che dal 1° gennaio 2019 sostituisce la tradizionale fattura cartacea. Salvo alcune eccezioni, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti i possessori di partita IVA residenti o stabiliti in Italia. Anche gli enti non profit sono interessati dalla novità della fattura elettronica, tanto i detentori di partita IVA (e quindi già emettono fatture per ottenere il corrispettivo da terzi) quanto coloro che hanno solo il codice fiscale.

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Che cos'è la fattura elettronica?

La fattura elettronica è un documento informatico in formato XML che deve contenere i classici dati di fatturazione, l’indicazione dell’emittente e del destinatario. il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 adotta la seguente definizione “è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio […] e da questo recapitato al soggetto ricevente.
Sostituisce in toto la fatturazione cartacea, senza alterarne i principi ma solo la modalità di trasmissione e introducendo alcuni controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi deve emettere la fattura elettronica?

Sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica tutti i soggetti (ivi comprese le organizzazioni non profit) possessori di Partita IVA. Non sono assoggettati all’obbligo:

  • i soggetti senza Partita IVA;
  • i possessori di Partita IVA che hanno optato per un regime “forfettario” o “agevolato”.

Come si emette e come si riceve la fattura elettronica?

L’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, nonché tutte le procedure relative alla fatturazione elettronica avvengono sul Sistema d’Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate e l’emissione e l’invio si possono compiere sia attraverso software forniti gratuitamente dall’Agenzia sia tramite software di terzi omologati, spesso a pagamento.
La stesura di una fattura elettronica non differisce di molto rispetto alle fatture cartacee; è necessario però essere in possesso delle credenziali di accesso al Sistema, inserire i propri dati e i dati del destinatario (Partita IVA, PEC o Codice Univoco).
Se il destinatario è un soggetto privo di Partita IVA, quindi privo di codice univoco, si procede comunque all’invio (assegnando al cliente il codice 0000000) ma al cliente si fornirà una copia su altro formato (cartaceo, PDF…) informandolo che può scaricare la copia originale dal suo cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

L’archiviazione delle fatture elettroniche, come precedentemente per le fatture cartacee, è obbligatoria sia per chi emette e per chi riceve (se titolare di Partita IVA), e, come per l’emissione ed invio delle fatture, sono disponibili software rispondenti ai requisiti richiesti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, alcuni messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia. Non è sufficiente il salvataggio su un sistema informatico.

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Cosa cambia per gli enti non profit con la fatturazione elettronica?

Di seguito sono elencati i cambiamenti previsti per gli enti non profit con l’introduzione della fatturazione elettronica:

  • Se l’ente non profit ha Partita IVA, non accede a regimi forfettari specifici ed è già obbligato a fatturare, deve conformarsi ai nuovi adempimenti. A fronte di una certa macchinosità dello strumento, è indubbio il vantaggio in termini di reperibilità delle fatture attive e passive, oltre che per i minori costi e il minor tempo di gestione ed emissione delle stesse.
  • Se l’ente non profit ha Partita IVA e ha optato per il regime forfettario della L. 398/91, se nel periodo precedente ha registrato proventi inferiori a 65mila euro è esonerato dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. L’ente che supera i 65mila euro di entrate commerciali è soggetto alla fatturazione elettronica ma sarà il committente titolare di Partita IVA a dover emettere la fattura elettronica al posto dell’associazione.
  • Se l’ente non profit non ha Partita IVA in quanto non realizza secondo il regime IVA attività commerciali (né imponibili né esenti), è parificato al consumatore finale. Pertanto può ricevere, se la chiede, la fattura in formato cartaceo o in un formato elettronico leggibile (PDF, Open Document, MS Office…), così come può riceverla e conservarla nel cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è l'evoluzione normativa della fatturazione elettronica?

La fattura elettronica è stata introdotta in Italia con la Legge Finanziaria 2008 che ne ha previsto l’obbligo di emissione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; una maggiore normazione e diffusione dello strumento è però stata data dal decreto legislativo 127/2015 ma solo con la Legge di Bilancio 2018 ne è stata disposta l’obbligatorietà a partire dal 1 gennaio 2019 nei rapporti tra i privati. Ulteriori aspetti sono stati definiti dal decreto legge 119/2018 e dalla Legge di Bilancio 2019.

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