Il 5 per mille ha nuove regole grazie al D Lgs 111/17; questo importante strumento di raccolta fondi rappresenta dal 2006 un appuntamento rilevante per i quasi 17 milioni di contribuenti che lo sottoscrivono regolarmente.
Nella legge gli elementi di novità sono i seguenti:
- nel primo settore (quello che oggi viene definito genericamente “volontariato”) potranno essere presenti i soli enti iscritti al RUNTS
- sarà stabilito un importo minimo erogabile al di sotto del quale non verrà saldata alcuna somma (oggi è pari a 12 euro)
- saranno definite le modalità di riparto dell’inoptato, cioè delle scelte non espresse dai contribuenti
- verranno accelerate le procedure di erogazione agli enti che consentirà di ridurre ad un anno solo (dagli attuali due anni) il saldo delle somme nei conti correnti delle organizzazioni; per permettere ciò non saranno conteggiate le dichiarazioni presentate tardivamente rispetto ai termini di legge
- sarà obbligatoria la redazione del rendiconto entro un anno e di invio al Ministero competente dello stesso con relazione illustrativa
- sarà obbligatoria la pubblicazione dello stesso rendiconto e della relazione sul proprio sito istituzionale comunicando l’avvenuta pubblicazione al Ministero competente entro 7 giorni
- il Ministero competente pubblicherà gli elenchi degli enti ai quali ha erogato il 5 per mille e successivamente, per ogni ente, il link relativo al rendiconto pubblicato dal beneficiario.
Queste novità avranno effetto:
- a partire dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS, e
- dopo l’emanazione di un DPCM specifico
Riferimenti di legge
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