Che cosa sono gli Enti religiosi?
Gli Enti Religiosi sono enti non commerciali, dotati di personalità giuridica privata, aventi finalità di culto, educazione, beneficenza, riconosciuti come persone giuridiche privato dal Concordato (Legge 121/1985) tra la lo Stato e la Chiesa Cattolica e dalle Intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose.
Un Ente Religioso è quindi un’istituzione promossa da una confessione religiosa per realizzare le proprie finalità e che ottiene la personalità giuridica privata in base ai rispettivi accordi con la Repubblica Italiana.
Fino al 1985 questo era possibile solo per gli enti promossi dalla Chiesa Cattolica in quanto quest’ultima ai sensi dei Patti Lateranensi (1929) era religione di Stato; nel 1985 però attraverso il Concordato avviene una profonda revisione dei Patti Lateranensi che porta a rivisitare i rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato e di conseguenza tra quest’ultimo e le altre confessioni religiose che iniziano così a stipulare Intese.
È bene però precisare che i Patti Lateranensi e il Concordato hanno il valore di leggi costituzionali mentre le Intese quello di legge ordinaria.
Gli Enti religiosi possono acquisire personalità giuridica privata?
Gli Enti religiosi possono acquisire personalità giuridica. L’acquisizione della personalità giuridica privata degli Enti Religiosi della Chiesa Cattolica è determinata dal Concordato, ratificato con la legge 121/1985:
- per gli Enti riconosciuti prima dell’entrata in vigore del Concordato il riconoscimento continua;
- per gli Enti privi di riconoscimento all’entrata in vigore del Concordato o non ancora costituiti il riconoscimento avverrà per domanda o assenso dell’autorità ecclesiastica.
Ai fini tributari, un Ente Religioso con finalità di culto o religione è equiparato agli enti civili con finalità di beneficenza o istruzione; enti Religiosi con finalità differenti sono soggetti alla normativa fiscale del settore d’interesse.
Come gli Enti religiosi ottengono la personalità giuridica?
Le modalità con cui le singole confessioni religiose possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata dei propri enti aventi finalità di culto o religione o altre finalità compatibili (ad esempio istruzione, beneficenza, assistenza…) possono variare in base all’Intesa.
È fatta eccezione per alcuni enti di rilievo storico (ad esempio alcune istituzioni valdesi) che avendo già da tempo la personalità giuridica la vedono confermata.
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Può avere personale |
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I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati |
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Può avere volontari |
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Può essere un Ente del Terzo Settore Parzialmente per la parte di realizzazione di attività di interesse generale |
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Può avere entrate di natura commerciale |
Enti Religiosi, RUNTS e Riforma del Terzo Settore
Con l’entrata in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti potranno registrarsi al RUNTS limitatamente alle attività riconducibili alle attività di interesse generale.