Le caratteristiche previste dal Codice del Terzo Settore per iscriversi al RUNTS come ODV
Il Codice del Terzo Settore definisce alcune caratteristiche specifiche per gli enti che desiderano iscriversi al RUNTS come Organizzazione di Volontariato:
- La prima caratteristica è quella di contare almeno su sette soci persone fisiche nell’organizzazione.
- Una seconda caratteristica è la presenza prevalente di volontari rispetto ad eventuali lavoratori.
- La terza consiste nel considerare assolutamente gratuita la partecipazione dei soci all’interno degli organi previsti dallo Statuto.
Solo questa terza caratteristica non è innovativa rispetto a quanto previsto precedentemente dalla legge 266 del 1991 sul volontariato; pertanto non si ritiene che la gratuità delle cariche associative possa essere un problema nuovo per enti che già in passato non potevano remunerare dette cariche.
Le prime due caratteristiche, invece, sono innovative e quindi non erano presenti nella precedente normativa. In realtà la prevalenza dell’attività di volontariato rispetto a quella eventualmente retribuita era già prevista precedentemente al Codice del Terzo Settore, ma non vi era una quantificazione del rapporto tra i due profili. La norma vigente, invece, prevede che per ogni lavoratore debbano essere operativi almeno due volontari.
Cosa comporta l’abbandono della qualifica di ODV prima dell’iscrizione al RUNTS
L’abbandono della qualifica Odv prima dell’arrivo nel RUNTS comporta di fatto lo scioglimento (quantomeno economico) dell’ente, dato che il patrimonio accumulato nel tempo come Odv dovrebbe essere erogato ad altra Odv. Pertanto le due opzioni per non perdere il patrimonio sarebbero quelle di diventare Onlus o Aps. Nel secondo caso si entrerebbe in automatico nel RUNTS, nel caso delle Onlus sarebbe necessaria la presentazione di un’istanza specifica.
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