Come le ONG entreranno nel RUNTS

Anche Le Organizzazioni della Società Civile devono iscriversi al RUNTS per ottenere i benefici previsti per gli enti del Terzo settore. Ci sono diverse modalità in base alle caratteristiche legali dell'ente.

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L’ultimo elenco delle OSC – organizzazioni della società civile – pubblicato nel novembre 2020 dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo conta 221 enti che lavorano con i paesi “in via di sviluppo”.

Di queste OSC la gran parte esisteva già prima del 2014 ed erano chiamate dalla norma (L 49/87) ONG, organizzazioni non governative, le quali poi sono state ricomprese proprio nell’elenco delle OSC dalla L 125/14 che ha riformato complessivamente la politica italiana di cooperazione allo sviluppo.

Nel Codice del terzo settore era stato inserito un comma (il 9, all’art 89) che recita:

Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

L’ultimo periodo del comma faceva quindi sperare alle ONG di avere un accesso privilegiato e iper-semplificato al RUNTS.

Con nota 4787 del 22 maggio 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha però interpretato diversamente la norma e in definitiva ha stabilito che:

  • chi, tra le ONG, è Onlus (o più raramente ODV o APS) segue le disposizioni che il Codice attribuisce a questi enti; pertanto potrà utilizzare le modalità semplificate di adeguamento statutario (ad oggi entro il termine del 31 marzo 2021) oppure modificare successivamente lo statuto e
    • in caso fosse Onlus, presentare istanza semplificata;
    • in caso fosse ODV o APS, utilizzare le modalità di iscrizione automatica che prevede che le stesse autorità regionali (o delle province autonome) inviino l’elenco degli enti al RUNTS e siano iscritti di diritto nello stesso, fatta salva la verifica ex post delle caratteristiche formali e sostanziali richieste dalla legge;
  • chi, tra le ONG, non avesse le qualifiche del punto precedente potrà accedere al RUNTS – similmente alle ONLUS – con la presentazione di un’istanza semplificata, sempre che adegui lo statuto (in questo caso senza poter utilizzare le modalità semplificate di adeguamento statutario) secondo le prescrizioni di legge.
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