Quali sono i soggetti che si occupano di cooperazione in Italia?
I soggetti che si occupano di cooperazione in Italia sono definiti nel sistema della cooperazione internazionale allo sviluppo promosso dallo Stato e regolato dalla legge 125/2014 che ne definisce principi, finalità, ambiti di applicazione, istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e ne individua il ruolo e i componenti.
Insieme alle amministrazioni pubbliche, ai soggetti con finalità di lucro sono parte attiva del sistema della cooperazione internazionale anche le seguenti organizzazioni non profit:
- le Organizzazioni Non Governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;
- gli Enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del Codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
- le Imprese Cooperative e Sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le Fondazioni, le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
- le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
Come si costituiscono le Organizzazioni della Società Civile (OSC)?
Le Organizzazioni della Società Civile (OSC) – soggetti della cooperazione internazionale – si costituiscono a seconda della natura giuridica dell’ente. Per poter essere riconosciuti come Organizzazioni della Società Civile ed essere iscritte all’apposito Elenco tenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo devono rispettare alcuni requisiti.
Quali sono i requisiti per iscriversi all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC)?
I requisiti per iscriversi all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) che deve detenere un’organizzazione non profit sono:
- essersi costituita tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di costituzione in altro Paese UE l’atto costitutivo e lo Statuto devono essere conformi al diritto locale);
- agire con modalità conformi ai principi della Legge n. 125/2014 e rispettare gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;
- non essere debitrice verso la Pubblica Amministrazione per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;
- non avere tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell’esercizio delle proprie attività;
- non essere incorsi nei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione (art. 80 Decreto Legislativo 50/2016)
- non perseguire finalità di lucro e prevedere la destinazione di ogni provente, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il solo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del patrimonio;
- non essere controllata da, né collegati a soggetti aventi finalità di lucro, in modo tale che questi ultimi possano trarre un beneficio dai contributi pubblici ricevuti dall’OSC richiedente;
- dare adeguate garanzie di solidità finanziaria e capacità operativa;
- documentare di aver realizzato iniziative di cooperazione allo sviluppo per la realizzazione di interventi e l’esecuzione di iniziative progettuali di medio o lungo periodo in Paesi Partner (“DAC list of ODA Recipients” pubblicata dall’OCSE);
- dimostrare di possedere capacità di autofinanziamento e di reperimento di fondi diversi da quelli pubblici.
L’elenco delle Organizzazioni della Società Civile è gestito dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi della legge 125/2014.
Come iscriversi all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC)?
Per iscriversi all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) un’organizzazione non profit deve presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, via PEC all’indirizzo [email protected]. L’istanza è costituita dalla domanda di iscrizione corredata da:
- modulo “dati e informazioni”;
- modulo “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà requisiti art. 80 D.Lgs n. 50/2016”;
- Documento di Nomina e poteri del legale rappresentante (in copia autenticata);
- Codice fiscale e documento di identità del Legale Rappresentante (in copia);
- Atto Costitutivo e Statuto (in copia);
- Modifiche di Statuto (eventuali, in copia);
- Bilanci Analitici relativi all’ultimo triennio corredati dalla certificazione del revisore contabile e pubblicati sul sito istituzionale della OSC richiedente insieme alla relazione del revisore, alla descrizione delle attività svolte e ai risultati ottenuti nelle attività realizzate;
- Verbali assemblee di approvazione bilanci (in copia);
- Autodichiarazione relativa all’assolvimento degli oneri fiscali, contributivi e assicurativi;
- Codice etico e di comportamento pubblicato sul sito istituzionale della OSC istante.
La domanda di iscrizione e i primi due moduli sono scaricabili al seguente link.
L’elenco delle Organizzazioni della Società Civile è gestito dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi della legge 125/2014.
Come mantenere i requisiti e l'iscrizione all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC)?
Per mantenere i requisiti e l’iscrizione all’elenco delle OSC, l’ente deve:
- entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di iscrizione e di seguito ogni due anni inviare una dichiarazione sulla permanenza dei requisiti richiesti all’iscrizione, una Relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte o in corso di realizzazione predisposta, e una dichiarazione sui requisiti di ordine generale (qui il link per i modelli);
- comunicare all’Agenzia entro 30 giorni ogni variazione di Statuto, Sede Sociale (legale e operativa), Rappresentante Legale, Organi statutari.
Sono previsti controlli a campione da parte dell’Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo.
Le ONG possono essere Enti del Terzo Settore?
Le ONG possono diventare Enti del Terzo Settore ed iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore successivamente all’adeguamento dello statuto alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore.
Può avere personale | |
I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati | |
Può avere volontari | |
Può essere un Ente del Terzo Settore Le Ong sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore |
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Può avere entrate di natura commerciale |