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Entro il 31 marzo 2021, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Onlus, possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma (art 101, c 2, D.Lgs. 117/17).
Perchè adeguare lo Statuto
Tutti gli enti non profit che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore devono adeguare il proprio Statuto alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore.
Non sono tenuti ad effettuare le modifiche gli enti che non intendono accedere ai vantaggi che la normativa riserva agli ETS.
Quali sono gli adeguamenti statutari richiesti dal Codice del Terzo Settore
Gli adeguamenti richiesti dal Codice del Terzo Settore, in base alla circolare del 27 dicembre 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono distinti in:
- obbligatori: sono circa 20 casi, in base alla tipologia di ente, in cui la prescrizione del Codice del Terzo Settore è imperativa e l’ente è tenuto ad effettuare le modifiche richieste (ad esempio declinare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente);
- derogatori: sono 7 i casi in cui il Codice del Terzo Settore concede all’ente di introdurre nello Statuto principi che derogano dalla normativa generale (ad esempio introdurre disposizioni differenti da quelle del Codice sull’ammissione di nuovi soci);
- facoltativi: sono tutti i casi non rientranti nei precedenti.
Come adeguare lo Statuto
Gli enti non profit che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore devono adeguare il proprio Statuto a quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore, secondo le modalità indicate dallo Statuto in vigore o in assenza di specifiche previsioni, secondo le modalità previste dal Codice Civile.
Solitamente è richiesta l’assemblea straordinaria con un quorum maggiorato.
Sono previste agevolazioni per alcune categorie di enti.
Quali enti non profit beneficiano di agevolazioni per adeguare lo Statuto
Alcune tipologie di enti non profit possono beneficiare di agevolazioni nell’adeguamento dello Statuto; il Codice del Terzo Settore ha voluto premiarle al fine di rendere loro più semplice e diretto l’ingresso nel RUNTS. Queste sono:
- Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
- Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e ai registri regionali e provinciali;
- Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus (tenuta dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate);
- Organizzazioni Non Governative se iscritte all’Anagrafe delle Onlus.
Quali semplificazioni sono previste per adeguare lo Statuto
In base al Codice del Terzo Settore, APS, OdV, Onlus e ONG (con qualifica di Onlus) che approvano le modifiche obbligatorie o derogatorie entro il 31 marzo 2021, possono utilizzare una procedura semplificata, adottando quindi il quorum dell’assemblea ordinaria anzichè il quorum maggiorato richiesto dall’assemblea straordinaria.
Se viene inserita anche solo una modifica facoltativa, l’ente deve adottare il quorum per le modifiche statutarie previsto dallo Statuto in vigore o, in assenza di specifiche previsioni, dal Codice Civile.
Entro quando adeguare lo Statuto con i quorum semplificati
OdV, APS, Onlus, Ong con qualifica di Onlus devono adeguare gli Statuti entro il 31 marzo 2021 se vogliono utilizzare le previsioni semplificate in termini di quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea. Precedentemente il termine era stato fissato al 3 febbraio 2019, successivamente prorogato al 3 agosto 2019, in seguito al 30 giugno 2020 e infine al 31 ottobre 2020.