Volontari occasionali e non occasionali: obblighi assicurativi

Con il DM 6 ottobre 2021 vengono chiariti diversi aspetti relativi alla tenuta del registro dei volontari e alle forme da utilizzare per stipulare le polizze assicurative, sia per i volontari stabili sia per quelli occasionali.

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Sappiamo che la Riforma del Terzo Settore ha reso obbligatorio per tutti gli ETS assicurare i volontari:

A fine 2021 è stato emanato un decreto la cui finalità è quella di individuare dei meccanismi assicurativi semplificati e disciplinarne i relativi controlli.

Il nuovo decreto ministeriale del 6 ottobre 2021

Lo scorso 30 Novembre 2021 il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 con il quale disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (ETS) secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2).

Tale decreto attuativo riveste un’importanza strategica in quanto contribuisce a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari sia sulle specifiche forme da utilizzare per stipulare le polizze assicurative.

Vengono quindi abrogate le precedenti disposizioni normative vigenti in materia dalla legge 266/91.

Il registro dei volontari

Se con la legge 266/1991 l’obbligo assicurativo era limitato alle sole organizzazioni di volontariato (Odv), oggi, con questa novità legislativa, tale obbligo viene esteso a tutti gli ETS che si avvalgono dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).

Altra novità, rispetto alle precedenti disposizioni, è rappresentata dal fatto che una persona possa configurarsi come volontario di un ETS anche se non risulta ufficialmente associata allo stesso (art. 17 comma 2 del codice).

La conseguenza di questa normativa è che ogni ente del Terzo settore deve redigere:

  • un registro dei volontari nel quale sono presenti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l’Ente indipendentemente dal fatto che siano associati o meno dello stesso;
  • un libro degli associati nel quale, invece, sono contenuti i nominativi dei soci dell’Ente, volontari o meno.

La riforma del Terzo settore specifica, inoltre, che nel registro devono essere iscritti anche quei volontari che svolgono la loro attività in modo non continuativo, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l’ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale.

Mentre né il CTS e né il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 forniscono una chiara definizione di cosa si debba intendere per “occasionale”, e viene rimessa ai singoli enti la facoltà di definire la portata del termine, è viceversa ben specificato che gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”. Per questi ultimi viene comunque lasciata facoltà di definire la modalità migliore per la loro identificazione ai fini assicurativi (facendo ad esempio ricorso ad uno specifico registro o sezione del registro volontari esistente, oppure riportandoli nominativamente sul contratto assicurativo).

Le coperture assicurative

Per quanto riguarda la struttura dei contratti assicurativi è utile evidenziare che il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 prevede che possano essere “collettive” o “numeriche”.

E’ prevista, infine, anche la possibilità per gli ETS di stipulare le polizze assicurative anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono.

E’ bene ricordare, infine, che il benessere dei propri volontari può essere conseguito anche con il ricorso a garanzie che, aggiungendosi a quelle obbligatorie, possano dar vita ad una forma di tutela sempre più completa.

Perché il registro dei volontari è importante per la copertura assicurativa?

Il registro è uno strumento fondamentale per adempiere l’obbligo assicurativo che la normativa prevede per i volontari non occasionali dell’ente. L’assicurazione numerica che tipicamente l’ente contrae con la compagnia assicurativa copre solo i volontari iscritti nel registro. Perciò se un volontario non iscritto nel registro dovesse per esempio essere vittima di infortunio durante una delle attività dell’ente, egli non risulterebbe coperto da assicurazione e questo comporterebbe gravi conseguenze.

Il registro dei volontari, quindi, è necessario anche per fare in modo che la compagnia assicurativa verifichi la presenza del nominativo nel registro di colui o colei che ha subito il danno o lo ha causato.

Seppure l’obbligo di iscrizione al Registro sia previsto solo per i volontari non occasionali, l’obbligo di assicurazione permane anche per i volontari occasionali, i cui dati devono comunque essere raccolti e conservati per essere messi a disposizione della compagnia assicurativa. Per questo la normativa lascia agli enti la facoltà di creare un’apposita sezione del registro da dedicare ai volontari occasionali.

Un registro volontari che prevede la possibilità di iscrivere sia i volontari non occasionali sia quelli occasionali è il Registro dei volontari digitale di Italia non profit. Data la possibilità per l’ente di tenere il registro in formato elettronico, infatti, Italia non profit ne ha realizzato uno digitale in tutto e per tutto conforme alla normativa, pensato per semplificare la gestione dei volontari e facilitare la relazione tra l’ente e la compagnia assicurativa, alla quale può essere consentito di visualizzare il registro in autonomia da remoto.

 

Questo articolo fa parte del progetto “Pronto Assicurazione” creato da Italia non profit in collaborazione con Assimoco. Scopri i dettagli del progetto.

Riferimenti di legge

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