Assicurazione dei volontari: un obbligo che tutela l’ente

La Riforma ha esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore l'obbligo di assicurare i volontari per infortunio, malattia e la responsabilità civile verso terzi. E' una forma di tutela per i volontari, i beneficiari e gli enti stessi.

Prima della Riforma, le uniche due tipologie di enti obbligate ad assicurare i volontari erano:

Con il Codice del Terzo Settore, l’obbligo pervade qualsiasi tipologia di ente e qualsiasi attività svolta dai volontari. Va subito detto che questo obbligo tutela sia l’ente che i volontari. Da un lato gli Enti del Terzo settore svolgono attività con differenti gradi di rischio tanto per gli operatori quanto per gli assistiti e pertanto l’eventualità di un incidente che coinvolga gli uni o gli altri non è così remota. Dall’altro, gli enti non hanno il più delle volte risorse sufficienti per rispondere economicamente ai danni subiti dai volontari nello svolgimento dell’attività o dagli assistiti.
Per tutelare il diritto al risarcimento e la solidità economica dell’ente, il legislatore ha appunto esteso l’obbligo a tutti gli enti del Terzo settore.

Dal punto di vista oggettivo, le polizze devono coprire la responsabilità civile verso terzi (quindi per i danni provocati da un evento colposo dei volontari verso gli assistiti), gli infortuni e le malattie, entrambi subiti dai volontari in relazione all’attività di volontariato.

Dal punto di vista del soggetto assicurato, esso è definito come volontario non occasionale e pertanto è iscritto nel Registro dei volontari. Il legislatore ha scelto di non dare una precisa definizione di occasionalità o non occasionalità per impedire un irrigidimento burocratico su definizioni precostituite, ma nell’art. 17 comma 6 si esplicita che si considera volontario occasionale l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il D.M. 6 ottobre 2021 è intervenuto in materia di gestione del volontariato anche sulla questione degli obblighi assicurativi, individuando meccanismi assicurativi semplificati.

Seppure l’obbligo di iscrizione al Registro sia previsto solo per i volontari non occasionali, l’obbligo di assicurazione permane anche per i volontari occasionali, i cui dati devono comunque essere raccolti e conservati per essere messi a disposizione della compagnia assicurativa. La normativa infatti lascia agli enti la facoltà di creare un’apposita sezione del registro da dedicare ai volontari occasionali.

A questo scopo, Italia non profit ha realizzato un Registro dei volontari digitale, in tutto e per tutto conforme alla normativa, che prevede la possibilità di iscrivere sia i volontari non occasionali sia quelli occasionali e allo stesso tempo facilita la relazione tra l’ente e la compagnia assicurativa.

 

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