Prima della Riforma, le uniche due tipologie di enti obbligate ad assicurare i volontari erano:
- Organizzazioni di Volontariato
- Associazioni di Promozione Sociale (obbligo di assicurazione in questo caso limitato alle attività realizzate in convenzione con gli enti pubblici)
Con il Codice del Terzo Settore, l’obbligo pervade qualsiasi tipologia di ente e qualsiasi attività svolta dai volontari. Va subito detto che questo obbligo tutela sia l’ente che i volontari. Da un lato gli Enti del Terzo settore svolgono attività con differenti gradi di rischio tanto per gli operatori quanto per gli assistiti e pertanto l’eventualità di un incidente che coinvolga gli uni o gli altri non è così remota. Dall’altro, gli enti non hanno il più delle volte risorse sufficienti per rispondere economicamente ai danni subiti dai volontari nello svolgimento dell’attività o dagli assistiti.
Per tutelare il diritto al risarcimento e la solidità economica dell’ente, il legislatore ha appunto esteso l’obbligo a tutti gli enti del Terzo settore.
Dal punto di vista oggettivo, le polizze devono coprire la responsabilità civile verso terzi (quindi per i danni provocati da un evento colposo dei volontari verso gli assistiti), gli infortuni e le malattie, entrambi subiti dai volontari in relazione all’attività di volontariato.
Dal punto di vista del soggetto assicurato, esso è definito come volontario non occasionale e pertanto è iscritto nel Registro dei volontari. Il legislatore ha scelto di non dare una precisa definizione di occasionalità o non occasionalità per per impedire un irrigidimento burocratico su definizioni precostituite, ma nell’art. 17 comma 6 si esplicita che si considera volontario occasionale l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Il D.M. 6 ottobre 2021 è intervenuto in materia di gestione del volontariato anche sulla questione degli obblighi assicurativi, individuando meccanismi assicurativi semplificati.
Riferimenti di legge
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