Ho letto che negli ETS il potere di rappresentanza si presuppone sia attribuito a tutti i consiglieri. Ma non era il presidente l’unico rappresentante?
L’articolo 26, comma 7 del Codice afferma “Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza”. In questo testo – un po’ criptico – si dà atto che i consiglieri agli occhi dei terzi possono contrattare con tutti, sempre che non ci sia stata una qualche limitazione che
- si dimostra che il terzo conosceva, oppure
- era stata riportata nel Registro unico nazionale del terzo settore.