Ritorno ai viaggi e al turismo

Nonostante l’imminente fine del periodo di emergenza sanitaria; viaggiare e andare in vacanza potrebbe comunque richiedere, anche quest’anno, degli accorgimenti analoghi a quelli che si sono resi necessari in precedenza.

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Se nel 2021, a causa della pandemia, milioni di italiani hanno cancellato voli, viaggi e vacanze già prenotate (si pensi ad esempio alle festività natalizie e all’improvvisa impennata di casi di positività); quest’anno, per non correre comunque gli stessi rischi nel periodo estivo, è certamente consigliabile, anche secondo alcune indagini di mercato, valutare di tutelarsi con una copertura assicurativa al fine di vivere, con il maggior benessere possibile, l’imminente periodo di relax.

Analoghe considerazioni è utile che vengano fatte anche da tutti quegli ETS che, alla luce dell’intensificarsi delle violenze e della conseguente emergenza umanitaria in Ucraina, stiano organizzando trasferte solidali per i loro volontari.

Pertanto, sia nel caso di organizzazione di viaggi di turismo responsabile e sia nel caso di viaggi di natura solidale, è utile che ogni ETS tenga in considerazione le conseguenze più evidenti che riguardano sia i viaggi e il turismo (punti A e B) e sia la business contingency (punto C) e i viaggi e i soggiorni in paesi limitrofi alle zone di guerra (punto D).

A) Rischio Covid 19: come scegliere le coperture viaggi anche quelli di natura solidale

Siamo ormai nel periodo estivo e sicuramente viaggiare e andare in vacanza in questo periodo “post” pandemico richiede comunque qualche accorgimento in più in aggiunta alle precauzioni di carattere strettamente sanitario.

Analogo ragionamento deve essere poi effettuato, in particolare, se il motivo dello spostamento concerne scopi umanitari soprattutto se vedono come destinazione paesi esteri in cui vigono normative/restrizioni anti Covid 19 differenti da quelle del paese di origine. Per esempio sarebbe utile sottoscrivere una polizza viaggio che tuteli sia in caso di annullamento sia in caso di problemi di salute relativi al Covid-19.

Ecco alcuni elementi a cui è utile prestare la dovuta attenzione:

  • controlla che nelle esclusioni non siano citati il caso “pandemia” o non siano presenti riferimenti al coronavirus (Covid-19, SARS-CoV 2): infatti se è pur vero che, in questi mesi, l’offerta delle compagnie di assicurazione si è modulata e adeguata alla nuova situazione e parimenti utile ricordare che tale tipologia di esclusioni possono essere ancora presenti in alcuni contratti ed è pertanto utile e prudenziale controllare le condizioni di polizza;
  • se nelle esclusioni non sono citate la pandemia, il coronavirus, le epidemie o la quarantena, è comunque bene valutare la copertura della polizza nella sua interezza: ad esempio la polizza annullamento potrebbe coprire il caso in cui l’assicurato non possa partire perché malato, ma potrebbe escludere quei casi in cui le frontiere vengano chiuse o i casi dovuti ad azioni governative;
  • un altro elemento importante è controllare se sono escluse le malattie preesistenti: è una condizione di esclusione classica, volta a non coprire solitamente le malattie croniche dell’assicurato. In questo caso sarebbe bene comunque informarsi presso la compagnia su cosa sia previsto in caso di Covid-19, in modo da essere sicuri che l’eventuale incubazione della malattia non sia considerata malattia preesistente;
  • la garanzia annullamento del viaggio, inoltre, di solito copre un elenco di casi specifici: è bene esserne consapevoli, perché se si decide di non partire più perché si ha il timore di ammalarsi di Covid-19, la garanzia non opera.

E’ utile precisare, però, che alcuni tour operator prevedono anche cautele verso il consumatore che consistono nella rimborsabilità della caparra al 100% in caso di annullamento legato al covid 19.

B) Deroghe a tutela degli operatori del turismo

Ciò detto, va comunque ricordato come il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 abbia previsto specificamente l’applicazione dell’art. 1463 C.C. ai contratti di trasporto (es. biglietto del treno) sottoscritti da cittadini poi sottoposti a quarantena o altre misure restrittive, prevedendo così il diritto al rimborso direttamente da parte dei vettori. Occorre però prestare attenzione ai termini per le richieste di rimborso, che sono abbastanza stretti e sono elencati all’art. 28 del Decreto Legge.

Ci sono poi disposizioni particolari per i pacchetti turistici, richiamate dall’art. 41 del Codice del turismo (dlgs 79/2011), che prevedono il diritto di recesso. La norma del decreto inserisce però delle deroghe in favore degli organizzatori, che potranno scegliere se rimborsare integralmente i viaggiatori, oppure offrire pacchetti sostitutivi o voucher di pari importo.

L’art. 88 del decreto Cura Italia (dl n. 28 del 17 marzo 2020) ha esteso tali misure ai contratti di soggiorno, conclusi con le strutture ricettive, nonché agli acquirenti di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura, sempre con specifici termini che in questo caso decorrono dall’entrata in vigore del decreto. In questo caso il Legislatore ha cercato un compromesso fra i diritti dei consumatori e la salvaguardia di un settore fortemente colpito dalla crisi a causa della pandemia.

C) Polizze contingency – eventi cancellati o posticipati

Le polizze per cancellazione di eventi, solitamente utilizzate per avere una copertura in caso di iniziative di intrattenimento ad alto impatto mediatico (es: concerti, rappresentazioni teatrali in luoghi dal grande valore artistico e storico) possono coprire solitamente le spese incorse, al netto di quelle eventualmente risparmiate, oltre al mancato guadagno dell’evento.

Nel caso di annullamenti legati alle malattie trasmissibili, bisogna prestare attenzione al fatto che vi siano nella polizza delle estensioni che prevedano espressamente un indennizzo anche nel caso in cui l’annullamento venga effettuato a titolo precauzionale da parte degli organizzatori in considerazione degli avvertimenti/indicazioni governative. In tali casi, la compagnia potrebbe rifiutare l’indennizzo.

Chiaramente poi, soprattutto per i grandi eventi, dovrà essere considerata tutta la rete di contratti stipulati con il pubblico, i fornitori, gli sponsor, i tecnici, il personale e tutti i potenziali soggetti interessati. Occorrerà quindi verificare i termini contrattuali nel dettaglio, tenendo conto della possibile invocazione dell’impossibilità temporanea o assoluta di prestazione, invocabile nel caso della pandemia a seconda delle circostanze concrete.

D) Viaggi e soggiorni in Polonia, Romania e Ungheria

Una considerazione specifica occorre poi fare, infine, rispetto alle possibili conseguenze che possano derivare dall’organizzazione di un viaggio (responsabile o solidale che sia) in paesi limitrofi alla zona di guerra quali: Polonia, Romania e Ungheria.

Infatti, anche se attualmente non esistono restrizioni a visitare queste nazioni, è ipotizzabile che alcuni passeggeri, con l’avvicinarsi della data di inizio del viaggio, rinuncino a partire proprio per le conseguenze legate alla situazione geopolitica.

Cosa succederebbe in questi casi? Le possibilità di rimborso possono variare a seconda che il viaggio sia stato assicurato oppure no e, nel caso di sottoscrizione della polizza, occorre vedere attentamente le clausole di non operatività della stessa.

Solitamente in caso di disdetta per eventi eccezionali (come guerra, calamità naturali o lockdown nello Stato in cui si viaggia) il viaggiatore ha diritto al rimborso di quanto già versato e, in ogni caso, tutte queste informazioni possono essere verificate al momento della stipula del contratto d’acquisto del viaggio e della relativa polizza direttamente presso l’ETS organizzatore.

Questo articolo fa parte del progetto “Pronto Assicurazione” creato da Italia non profit in collaborazione con Assimoco. Scopri i dettagli del progetto.

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