Le persone fisiche che donano agli ETS hanno la possibilità di:
- portare in detrazione al 30% fino a 30mila euro di donazioni, o in alternativa
- portare in deduzione le somme erogate fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Le ODV, oltre al caso della deduzione, danno la possibilità ai loro donatori – persone fisiche – di portare in detrazione al 35% fino a 30mila di donazioni.
Nelle erogazioni liberali sono comprese tanto il denaro quanto i beni; per quest’ultimi è stato pubblicato il decreto di definizione dei criteri e delle modalità di valorizzazione dei beni.
Un aspetto particolarmente importante e innovativo è il fatto che, per lo specifico caso della deduzione, i donatori possono portare in deduzione fino al quarto anno successivo alla prima dichiarazione la parte di donazione che – a causa di altre deduzioni – non è stata utilizzata nel primo anno.
Tutte le erogazioni, per poter essere deducibili, devono essere tracciabili e quindi devono essere effettuate tramite banca, Posta, carte di credito / debito.
Il nuovo regime è utilizzabile fin dal 1 gennaio 2018 da ODV, APS ed ONLUS.
Gli ETS che potranno far utilizzare il risparmio d’imposta sono gli ETS non commerciali, le Cooperative Sociali e le Imprese Sociali costituite in enti del libro I (associazioni, fondazioni e comitati) del codice civile.
I donatori non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Riferimenti di legge
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