Nello statuto vorremmo inserire tutte le attività di interesse generale riportate all’art 5 del D Lgs 117/17 (Codice del terzo settore), in quanto oltre alle attività tipiche non sappiamo bene cosa potremo fare in futuro e non dover modificare successivamente lo statuto; possiamo farlo?
Con lettera del 12 aprile 2019, la Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ha escluso la possibilità per gli enti di riportare pedissequamente il contenuto del comma 1 dell’articolo 5 con l’elenco dei 26 ambiti di attività, in quanto è necessario – anche per la tutela della fede pubblica – riferire delle attività realmente svolte o di quelle che verosimilmente si intendono realizzare.