Organizzazioni di Volontariato

Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati.

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Ultimi aggiornamenti sulle ODV
Riforma del Terzo Settore - Adeguamento Statuti

Entro il 31 ottobre 2020 le Organizzazioni di Volontariato possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma (D.lgs. 117/17 come aggiornato dal D.Lg. 18/2020).

Che cos'è un'Organizzazione di Volontariato ODV?

Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati. Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus.
In base al Codice del Terzo Settore l’Organizzazione di Volontariato è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività d’interesse generale.
In quanto Organizzazione di Volontariato, deve assumere la forma dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato.
Può ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato socie.
Può avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.

Come si costituisce un'Organizzazione di Volontariato ODV?

In base al Codice del Terzo Settore, in quanto Ente del Terzo Settore l’Atto Costitutivo di un’Organizzazione di Volontariato deve contenere:

  • l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
  • la sede legale;
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
  • i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
  • i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori;
  • la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
  • la durata dell’ente, se prevista.

Lo Statuto, che risulta essere parte dell’atto costitutivo, deve contenere le norme relative al funzionamento dell’ente.
L’Organizzazione di Volontariato può costituirsi scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

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Quali sono gli organi principali di un'Organizzazione di Volontariato ODV?

L’Organizzazione di Volontariato (Odv) è amministrata da un organo direttivo eletto dall’assemblea che risponde direttamente ad essa. Il presidente è di norma il rappresentante legale. In taluni casi deve essere previsto anche un organo di controllo.

 Può avere personale
Nella misura massima di un lavoratore ogni due volontari e comunque nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta
Può avere volontari
L’Organizzazione di Volontariato si caratterizza per il fatto di avere in misura preponderante volontari
 Può essere un Ente del Terzo Settore
E’ un Ente del Terzo Settore
I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati
No, è concesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
Può avere entrate di natura commerciale
Dalla piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore

ODV, RUNTS e Riforma del Terzo Settore

Con l’entrata in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), regolato dal Codice del Terzo Settore, le Organizzazioni di Volontariato (Odv) costituite ai sensi del Codice del Terzo Settore potranno aderirvi.
Le Associazioni costituite ai sensi della Legge 266/1991 e attualmente iscritte ai Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato, dovranno effettuare alcune modifiche statutarie.
Le Associazioni con personalità giuridica privata iscritte al Registro delle Persone Giuridiche Private risulteranno iscritte solo al RUNTS così come quelle istituite in seguito all’attivazione del medesimo.
Tutte le Organizzazioni di Volontariato perderanno la qualifica di Onlus in quanto questa cesserà di esistere.

Agevolazioni fiscali per le Organizzazioni di Volontariato

La detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata (contro il 30% delle altre organizzazioni del Terzo Settore) fino a 30.000 euro. In alternativa, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito, come gli enti e le aziende.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dal 1 gennaio 2018 alle ODV si applicano le nuove disposizioni dell’articolo 82 del Codice relative le imposte di bollo e di registro.
Nel caso di convenzioni con enti pubblici, queste, se stipulate a partire dall’11 settembre 2018, non sono assoggettate all’imposta di registro.
Le ODV rimangono esenti anche da imposta di bollo.
Gli immobili detenuti dalle ODV destinati in via esclusiva ad attività non commerciale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.

Riferimenti di legge sulle Organizzazioni di Volontariato

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