Una delle maggiori innovazioni della Riforma del Terzo Settore è relativa al nuovo profilo di responsabilità che incombe sugli amministratori (componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione in primis).
Tradizionalmente, si applicava l’articolo 18 del codice civile che prevede che gli amministratori siano responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.
La diligenza che dev’essere prestata dal mandatario è quella del buon padre di famiglia rappresentata da tutte quelle misure che ognuno deve impiegare nell’adempiere la sua obbligazione.
Se l’attività però è svolta gratuitamente la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (articolo 1710 codice civile).
Con la Riforma la responsabilità cambia.
All’art 28 del Codice del Terzo Settore, si rinvia all’art. 2392 del Codice civile: secondo questa disposizione, gli amministratori degli ETS devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Il Consigliere, non opera quindi più con una diligenza “comune” ma deve applicarsi e essere all’altezza dell’incarico ricoperto di amministratore.
Riferimenti di legge
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