Cosa cambia nella responsabilità di chi amministra un Ente di Terzo Settore?

Con la Riforma del Terzo Settore i consiglieri hanno maggiori responsabilità e devono essere all'altezza dell'incarico ricoperto anche se svolto gratuitamente e volontariamente.

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Una delle maggiori innovazioni della Riforma del Terzo Settore è relativa al nuovo profilo di responsabilità che incombe sugli amministratori (componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione in primis).

Tradizionalmente
, si applicava l’articolo 18 del codice civile che prevede che gli amministratori siano responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.
La diligenza che dev’essere prestata dal mandatario è quella del buon padre di famiglia rappresentata da tutte quelle misure che ognuno deve impiegare nell’adempiere la sua obbligazione.
Se l’attività però è svolta gratuitamente la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (articolo 1710 codice civile).

Con la Riforma la responsabilità cambia.
All’art 28 del Codice del Terzo Settore, si rinvia all’art. 2392 del Codice civile: secondo questa disposizione, gli amministratori degli ETS devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Il Consigliere, non opera quindi più con una diligenza “comune” ma deve applicarsi e essere all’altezza dell’incarico ricoperto di amministratore.

Riferimenti di legge

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