Le 3 cose da sapere sul rendiconto di cassa degli Enti di Terzo Settore

Gli enti non profit con entrate inferiori ai 220 mila euro sono obbligate a redigere un rendiconto di cassa secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In questa guida trovi indicazioni utili su come approcciare la redazione del rendiconto.

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Gli ETS non commerciali che non raggiungono 220mila euro di entrate (commerciali e non commerciali) possono redigere, al posto del bilancio di esercizio, un semplice rendiconto di cassa.
Sarà questa la forma più usata dagli enti non profit italiani che registrano importi di entrate particolarmente bassi (secondo la rilevazione ISTAT del 2015, infatti il 82% delle organizzazioni non profit ha entrate inferiori ai 100mila euro).

Che cos'è il rendiconto di cassa

Il rendiconto di cassa palesa le sole entrate del periodo annuale che sono state incassate (cassa o banca) e non anche i crediti vantati. Sarà particolarmente importante che l’ente espliciti anche una sorta di situazione patrimoniale nel quale evidenzi la situazione iniziale di cassa e di banca.

Quali sono le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nel DM 5 marzo 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore che deve essere adottata anche da chi può redigere il semplice rendiconto di cassa e tra le molte informazioni ve ne è una di particolare interesse. Nel calcolo dei 220mila euro – la soglia per poter redigere un semplice rendiconto in luogo di un vero e proprio bilancio – non sono comprese le entrate relative a disinvestimenti e quindi le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni. Si pensi, ad esempio, alla vendita di un immobile o di una vettura o, ancora, di un bene (un quadro, un oggetto d’arte) messo in vendita ad un’asta di beneficenza.
Nel decreto citato, si trova lo schema di rendiconto e gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione di missione da produrre unitamente al rendiconto.

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Come rendicontare le raccolte pubbliche di fondi

Di particolare importanza è il riporto, nella relazione di missione, di un mini-rendiconto per le raccolte pubbliche occasionali di fondi, per capirci quelle “di piazza” nel corso delle quali si offrono ai sovventori beni di modico valore o servizi ex art 79, c 4, lett a) del D Lgs 117/17.
Per poter fruire della non concorrenza alla formazione del reddito delle entrate derivanti da questi eventi, è pertanto obbligatorio aggiungere per ogni raccolta pubblica occasionale di fondi un breve specchietto che riporti dettagliatamente entrate e spese quindi sempre con il criterio di cassa. In aggiunta si deve esporre, per il tramite di una relazione illustrativa, l’esito di ogni singola campagna.
In assenza dello specifico mini-rendiconto e relazione, le raccolte produrrebbero reddito di natura commerciale, con le conseguenze del caso.

Come approvare il rendiconto

Il rendiconto annuale deve essere redatto e approvato dal Consiglio Direttivo (o organo amministrativo) e portato all’assemblea dei soci per le conseguenti delibere nei termini statutari che non possono superare il 30 di giugno, data entro la quale bisogna depositare il documento al RUNTS, nelle modalità che verranno riportate nel decreto che regolerà il funzionamento del RUNTS, di prossima pubblicazione.

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