Nel concreto, quali sono le attività diverse che gli ETS possono fare

Il Codice apre la possibilità, per gli enti del Terzo settore, di svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale. Vediamo quali sono e quando possono essere una conveniente opportunità.

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Le attività diverse, previste dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, sono attività che hanno un oggetto differente rispetto a quello delle attività di interesse generale, quest’ultime definite all’articolo 5 in 25 settori differenti.

Prima di dare suggestioni possibili su quali attività diverse un ETS può fare, segnaliamo due principi.

Il primo è che un’attività diversa non può essere “anche” attività di interesse generale o di raccolta fondi e viceversa. Un’attività di assistenza sociale anche realizzata con modalità commerciali non potrà mai essere un’attività diversa; questa regola base ha un’eccezione nelle organizzazioni di volontariato per le quali lo svolgimento delle attività in modalità commerciale (secondo quanto previsto dall’art 79, c 2 del Codice) “sposta” quella specifica attività di interesse generale tra il novero delle attività diverse. Ma si tratta di un’eccezione riguardante solo le organizzazioni di volontariato.

Il secondo principio è che queste attività sono strumentali all’attività di interesse generale; ciò vuol dire che servono a finanziare – evidentemente al netto dei costi sostenuti per la realizzazione delle stesse attività diverse – le attività di interesse generale.

Passando ad esempi di attività diverse, se ne riporta qui una lista non esaustiva:

  • sponsorizzazione;
  • licensing;
  • vendita di gadget o di servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di fondi occasionali;
  • charity shop con vendita vera e propria e continuativa;
  • shop online continuativo.

Queste ed altre attività diverse potranno pertanto essere realizzate dall’ETS sempre che lo statuto lo preveda in generale pur senza definire nello specifico le singole attività.

La decisione e la responsabilità su quali specifiche attività promuovere grava dell’organo di amministrazione (consiglio direttivo o CDA) e non può essere una decisione presa tanto alla leggera. Stiamo pur sempre parlando di attività che nella quasi totalità hanno natura “d’impresa”, e comunque facilmente attratte dal punto di vista fiscale nella sfera della commercialità.

Valutare i pro e i contro dello svolgimento delle attività diverse è il primo passo che l’organo di amministrazione deve fare; successivamente dovrà valutare la reale convenienza, l’opportunità e se la struttura attuale è in grado di realizzare l’attività prevista.

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