Modello EAS: è previsto il rinvio?

Carlo Mazzini
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Carlo Mazzini
INTERVISTA A

Il Decreto Cura Italia ha sospeso molti adempimenti fiscali previsti in questi mesi. Non è chiaro però se sia rimandato anche il Modello EAS riguardo al quale è possibile fare alcune ipotesi. Ecco i suggerimenti di Carlo Mazzini, fiscalista e consulente specializzato in enti non profit.

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Le organizzazioni stanno affrontando questo difficile periodo di emergenza Coronavirus con preoccupazione – tra l’altro – per le questioni amministrative. Con il DL 18/20 – Cura Italia – è stata data la possibilità ai contribuenti di sospendere gli adempimenti tributari che originariamente cadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (art 62, c 1, DL 18/20).

In questo ambito, un tema – molto importante quanto incerto – sta interessando gli enti nell’applicazione della sospensione dei termini. Il tema dell’EAS (art 30, DL 185/08), adempimento che interessa gran parte di associazioni che applicano l’articolo 148 del TUIR (defiscalizzazione delle quote sociali e dei corrispettivi da soci) e che consente loro proprio di applicare la fiscalità di favore richiamata dall’articolo.  Si tratta di un adempimento dichiarativo che deve essere presentato all’inizio dell’attività (entro 60 giorni dalla costituzione) e successivamente quando intervengano variazioni nell’associazione tali da richiedere modifiche dalla dichiarazione precedente; in questo secondo caso è necessario presentare il modello entro il 31 marzo dell’esercizio successivo alle variazioni.

Detto che le categorie di enti esentate sono molte, così come quelle che hanno visto ridotti gli adempimenti interni all’EAS, rimane il fatto che – per chi sopravvive l’obbligo EAS – il 31 marzo è ormai alle porte. Può considerarsi l’EAS un adempimento sospeso ex art 62, c 1, DL 18/20?

Pur in assenza di pronunce da parte dell’Agenzia delle entrate e richiamando comunque il principio di prudenza, il consiglio che può essere dato è il seguente:

  • se non ci sono state variazioni nel 2019, indipendentemente dalla sospensione dei termini, l’adempimento non è dovuto;
  • se invece ci sono state variazioni nel 2019 e si è provveduto già a compilare il nuovo modello EAS e a consegnarlo al professionista che deve inviarlo attraverso servizi telematici, si consiglia di rispettare la scadenza;
  • se, in presenza di variazioni, non si è ancora compilato il modello e non si ha accesso ai dati contabili o non ci si riesce a confrontare con chi segue la contabilità, si consiglia di riunire il Consiglio Direttivo – anche in data successiva il 31 marzo – nel quale il Presidente (il legale rappresentante) fa presente ai Consiglieri di non aver compilato il modello pur in presenza di variazioni in quanto l’impossibilità di accedere alla documentazione presente in sede e a confrontarsi sul tema con i diretti responsabili o referenti. Al fine di non rendere una dichiarazione non corretta o mendace, si è preferito ritenere – stante l’impossibilità di cui sopra – assorbito nella sospensione di cui all’art 62, c 1 del DL 18/20 l’obbligo di presentazione telematica del nuovo modello EAS. Il Presidente fa presente che non appena le condizioni lo permetteranno, predisporrà il modello EAS e lo farà inviare dal professionista per via telematica.

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SCRITTO DA
Carlo Mazzini
Esperto di legislazione degli enti non profit e fiscalità
Italianonprofit
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