Adeguamento statuto: 4 casi molto frequenti per i quali la scadenza del 31.10.2020 non è un vincolo da rispettare

La Riforma del Terzo Settore prevede l’adeguamento degli statuti degli enti entro la data del 31 ottobre 2020. Questo però è necessario solo in alcuni casi. Quando tale data non rappresenta una scadenza?

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Tutti gli enti non profit che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e desiderano accedere ai vantaggi che la normativa riserva agli ETS sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore.

Il 31 ottobre 2020 è la data entro la quale le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus (comprese le ONG iscritte all’anagrafe) hanno l’opportunità di adeguare i propri Statuti alle richieste del Codice del Terzo Settore utilizzando una modalità semplificata, cioè le maggioranze (costitutive e deliberative) delle assemblee ordinarie, di norma più basse rispetto a quelle riservate alle assemblee straordinarie di modifica statutaria. Questo non significa che dopo tale data non potranno essere approvate modifiche e che la scadenza riguardi tutti gli enti: sono molto frequenti infatti i casi in cui gli enti non devono compiere modifiche entro il 31 ottobre 2020.

31 ottobre 2020 e modalità semplificata di approvazione dello Statuto

La modalità semplificata di adeguamento dello Statuto è sottoposta ad una condizione che consiste nel fatto che gli adeguamenti “possibili” realizzati con le maggioranze ordinarie sono:

  • quelli considerati obbligatori dal Codice del Terzo Settore;
  • quelli considerati derogatori dallo stesso Codice, cioè che, pur previsti dalla norma, la stessa legge dà la possibilità o di non applicarli o di applicarli limitatamente.

Questa Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce quali sono gli adeguamenti obbligatori e derogatori. Pertanto, al di fuori di queste casistiche, qualsiasi ulteriore cambiamento rispetto alla versione attualmente vigente dello Statuto non è deliberabile da un’assemblea straordinaria che utilizzi le maggioranze ordinarie.

Quali organizzazioni possono adeguare lo Statuto dopo il 31 ottobre 2020

Ecco quindi 4 casi concreti per i quali la scadenza del 31 ottobre 2020 per l’adeguamento statutario non interessa:

  1. l’ente ha forma giuridica di Fondazione Onlus (Odv e Aps non possono essere Fondazioni) e la modifica dello Statuto è competenza del consiglio di amministrazione (non esistendo un’assemblea) composto da un numero limitato di membri;
  2. l’ente ha forma giuridica di una Fondazione Onlus di partecipazione (ad es. una Fondazione di Comunità) e si sottopongono le modifiche dello Statuto al giudizio dell’organismo dei partecipanti, questi sono in genere in numero limitato e il riunire la percentuale necessaria non è complesso;
  3. l’ente (Odv, Aps o Onlus) ha un numero di soci contenuto, che per tradizione si riunisce senza difficoltà in appuntamenti importanti come le assemblee straordinarie;
  4. l’ente (Odv, Aps o Onlus) ha un numero di soci elevato, ma l’attuale Statuto, approvato già anni fa da Regione o Direzione regionale delle entrate, prevede che in seconda convocazione anche l’assemblea straordinaria possa deliberare con quorum costitutivi e deliberativi accessibili (tipica la formula: “qualsiasi sia il numero di soci intervenuti”).
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