Il volontario nella Riforma del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore introduce alcune novità intorno alla figura del volontario. Il ruolo del volontario viene riconosciuto come fondamentale e ne vengono definite le regole e le disposizioni.

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Chi è il volontario

Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non è un volontario l’associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni.

Cosa prevede il Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore riconosce la rilevanza del volontariato e ne definisce alcuni aspetti come:

  • obbligo dell’assenza assoluta di forme di compenso, anche da parte del beneficiario, salvo rimborsi per spese documentate o autocertificate, premi e onorificenze di modico valore rispetto alle prestazioni effettuate;
  • l’incompatibilità come ogni forma di rapporto lavorativo, subordinato, autonomo, occasionale con l’ente presso cui si presta l’attività di volontariato, salvo alcune specifiche eccezioni;
  • il diritto a usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

Le figura del volontario e le disposizioni del Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore prevede inoltre alcune disposizioni specifiche per il volontariato all’interno degli Enti come:

  • possibilità di rimborso di spese documentate e preconcordate;
  • possibilità di rimborso di spese autocertificate; in questo caso deve esserci una specifica previsione di statuto e l’ammontare della somma rimborsata non deve superare i 10 euro giornalieri o i 150 euro mensili; il volontario deve rendere un’autocertificazione relativa all’effettività delle spese sostenute. Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente;
  • l’Ente del Terzo Settore che si avvale dell’opera dei volontari deve obbligatoriamente tenere un registro dei volontari e assicurare contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi i volontari iscritti;
  • il riconoscimento della prevalenza dell’attività di volontariato in associazioni, riconosciute e non riconosciute, con qualifica di Organizzazione di Volontariato (OdV) e Associazione di Promozione Sociale (APS), rispetto all’impiego di lavoratori autonomi o subordinati;
  • il riconoscimento della prevalenza del lavoro autonomo o subordinato all’interno delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, dove il volontari possono avere solo una funzione complementare e non sostitutiva rispetto ai lavoratori.
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Quali sono le altre forme di volontariato previste oltre al Codice del Terzo Settore

Vi sono alcune forme di volontariato che esulano, almeno parzialmente, dalla normazione del Codice del Terzo Settore.
Molti comuni, per determinate attività come la tutela dell’ambiente, degli animali o del patrimonio culturale, si avvalgono dell’opera di volontari; tali attività sono regolate da specifici regolamenti emanati dalle rispettive amministrazioni.
Altre forme di volontariato sono invece sottoposte a una disciplina propria. Nello specifico si tratta di:

Il volontariato individuale: una novità della Riforma

Il Codice del Terzo Settore riconosce formalmente il ruolo del volontariato individuale, inteso come iniziativa privata, gratuita, spontanea di un cittadino che si mette a disposizione della collettività.
È bene però ricordare che il volontario che svolge tali attività di sua iniziativa non gode delle stesse tutele del volontario di un qualsiasi Ente del Terzo Settore, ad esempio sotto il profilo assicurativo.

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