Coronavirus e Terzo Settore: dal Decreto “Cura Italia” al Decreto Liquidità

La diffusione del Coronavirus Covid-19 ha creato non poche difficoltà agli enti non profit; scopri tutte le agevolazioni previste dal Decreto "Cura Italia" e dal Decreto Liquidità.

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Sono numerose le disposizioni presenti nei diversi provvedimenti relativi al contenimento dell’epidemia COVID-19 (coronavirus) che interessano direttamente o indirettamente gli enti non profit.

Vediamo i principali provvedimenti presenti nel decreto legge Cura Italia (DL 18/20 ora convertito in legge) e nel Decreto legge Liquidità (DL 23/20).

Novità per la raccolta fondi

Viene favorito il risparmio fiscale dei donatori di enti non profit attraverso diverse disposizioni rivolte anche al non profit, oltre che ad istituzioni pubbliche.

Articolo 66, DL 18/20

Scarica la guida alle agevolazioni fiscali
Quali sono le agevolazioni fiscali previste per le donazioni da aziende e persone? Data la situazione di emergenza ci sono dei vantaggi particolari? In questa guida troverai indicazioni utili per i tuoi donatori.
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Cosa faccio se non ho ancora adeguato lo statuto?

Il termine di adeguamento degli statuti per ODV, APS ed ONLUS alle disposizioni del Codice del terzo settore è stato prorogato al 31 ottobre 2020.
Si rammenta che il termine rileva solo per gli enti che intendono utilizzare i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie – in luogo di quelle straordinarie – per modificare gli statuti.
Stesso termine di adeguamento (31 ottobre 2020) è previsto per le Imprese Sociali.

Articolo 35, DL 18/20

Come faccio ad approvare il bilancio

Per il 2020, per ODV, APS ed ONLUS il termine di approvazione del bilancio è prorogato al 31 ottobre 2020 se originariamente (per statuto) previsto tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Con la conversione in legge, si è allargata questa proroga / opportunità a tutte le Fondazioni, Associazioni (riconosciute e non) e ai Comitati oltre che agli enti non commerciali.

Articolo 35, DL 18/20

Le novità sul 5 per mille

Per ciò che riguarda il 5 per mille 2017 (che è stato erogato entro fine settembre 2019), le organizzazioni possono svolgere le attività oggetto di rendicontazione fino al 31 ottobre 2020. Ciò significa che tutte le organizzazioni – assegnatarie del 5 per mille – dovranno rendicontare entro il 31 ottobre 2020 e le organizzazioni che avessero ricevuto più di 20mila euro, dovranno inviare al Ministero di competenza il rendiconto entro il mese successivo, quindi entro fine novembre 2020. Dato che le regole di rendicontazione del 5 per mille della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria seguono regole proprie, si ritiene che questa disposizione produca effetti nei confronti di organizzazioni iscritte al 5 per mille:

  • sostegno del volontariato
  • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
  • attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

In relazione ai 5 per mille che verranno incassati nel 2020, (edizione 2018 e verosimilmente anche edizione 2019), si avrà tempo 18 mesi per la rendicontazione dal momento in cui sono accreditati sul conto corrente dell’ente.

Articolo 35, DL 18/20

Posso mettere il personale in cassa integrazione?

Se, a causa del COVID-19, gli enti del terzo settore devono sospendere per un certo periodo i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo comunque non superiore a 9 settimane (art. 22).

Art 22, DL 18/20

Posso rimandare qualche pagamento?

ODV, APS ed ONLUS, oltre ad organizzazioni che esercitano una serie di attività elencate nell’articolo del DL, possono scegliere di sospendere i versamenti

  • delle ritenute alla fonte quali sostituti d’imposta
  • dei contributi previdenziali e assistenziali 
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria

dovuti per marzo e aprile, liquidando quanto dovuto

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
  • con rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.

Art 61, DL 18/20

Inoltre, il Decreto Liquidità allunga la sospensione dei versamenti, non vincolando più l’agevolazione allo svolgimento di determinate attività.

La nuova norma riporta la sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 in favore di soggetti operanti in Italia in possesso di specifici requisiti.

In particolare, sono sospesi i pagamenti di:

  • ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta;
  • trattenute di addizionali IRPEF regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione è riconosciuta, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Le somme sospese sono versate in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con Circolare 9/20 che questi enti seguono i criteri previsti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 18.

art 18, DL 23/20

Posso riunire l'assemblea o il consiglio?

In tema di svolgimento delle riunioni in videoconferenza (art. 73), le fondazioni e associazioni anche non riconosciute, che non lo abbiano previsto esplicitamente nel loro statuto, possono comunque effettuarle secondo tali modalità sempre che siano garantite trasparenza e tracciabilità e con sistemi che permettano l’identificazione dei partecipanti.

Art 73, DL 18/20

Quali sono le novità per gli enti sportivi?

Per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sono sospesi fino al 31 maggio i versamenti dei canoni di locazione e concessori in relazione all’affidamento degli impianti sportivi pubblici.

I suddetti enti dovranno liquidare 

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
  • con rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Per i collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni c’è la possibilità di ottenere un contributo di € 600 per il mese di marzo.

Art 95 e 96, DL 18/20

Misure particolari sono previste per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni in relazione a garanzie e concessioni di contributi in conto interessi per esigenze di liquidità.

Art 14, DL 23/20

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