Il DL 18/20 Cura Italia ha aggiunto un’ulteriore previsione di risparmio fiscale nel panorama già abbastanza affollato di deduzioni e detrazioni (per tacere dei crediti d’imposta) per chi dona.
Limitandoci ai casi di ODV, APS ed ONLUS (stiamo comunque parlando di almeno 70mila enti), mettiamo a confronto la norma del “Cura Italia” con quella del Codice del Terzo Settore.
Donazioni da parte di: | Cura Italia (DL 18/20) | Codice del terzo settore (D Lgs 117/17) |
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Persone fisiche | A favore di: Fondazioni o Associazioni legalmente riconosciute. Agevolazioni previste: Detrazione 30% fino a 30mila euro di detratto | A favore di APS e ONLUS. Agevolazioni previste: Detrazione 30% fino a 30mila euro di donato; per le ODV detrazione 35% fino a 30mila euro di donato. In alternativa Deduzione fino al 10% del reddito complessivo lordo |
Aziende (per il Cura Italia anche altri soggetti titolari di reddito d’impresa) | A favore di Fondazioni, Associazioni (riconosciute e non), Comitati, Enti (anche pubblici). Agevolazioni previste: Deduzione senza limite | A favore di ONLUS, ODV, APS. Agevolazioni previste: Deduzione fino al 10% del reddito complessivo lordo |
Enti non commerciali | Come Persone fisiche | Come Aziende |
Attività finanziabili | Interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Tutta l’attività dell’ente |
Dallo schema possiamo trarre alcune considerazioni schematiche:
- Con il Cura Italia le attività finanziabili sono soltanto quelle promosse per contenere e gestire l’emergenza; qui non si intende certamente limitare solo gli interventi al campo sanitario, ma la relazione con l’epidemia deve essere sicuramente diretta. Pertanto, prestare aiuto a anziani – per non farli uscire a far la spesa – organizzando un servizio ad hoc è un’attività che favorisce il contenimento dell’epidemia. Se invece deve essere finanziato l’ente perché c’è necessità che sia assicurata la continuità degli stipendi o della copertura dei costi di affitto o di altri costi incomprimibili per spese necessarie, la norma di riferimento è il Codice del Terzo Settore.
- Con il Codice del Terzo Settore, le persone fisiche possono optare per la deducibilità, più conveniente per redditi superiori a 29/30mila euro.
- Le aziende sembrano avere maggiore convenienza nell’usare il Cura Italia in luogo del Codice del Terzo Settore ma:
- non è credibile che un imprenditore destini una parte considerevole dei suoi utili (che dovrebbero essere la fonte principale dei suoi guadagni) a favore di una pur nobile causa; il limite del 10% non è assolutamente basso;
- la norma del Codice del Terzo Settore permette, in tema di deducibilità, di spostare fino alle successive 4 dichiarazioni la deduzione eventualmente non goduta sui redditi 2020.
- D’altro canto, le aziende potrebbero utilizzare il Cura Italia superando senza problemi il 10% di un reddito per un esercizio che si prospetta avaro di utili; ma qui la considerazione ulteriore è che destinare le – poche – risorse a fini estranei all’impresa potrebbe diventare un problema per le aziende, in quanto potrebbe sostenersi che se le donazioni sono eccessive – rispetto ai risultati (incerti) dell’anno in corso, si metterebbe a rischio la continuità aziendale.
Dal punto di vista del requisito soggettivo (cioè a chi dono), sempre rivolgendo l’attenzione a ODV, APS e ONLUS:
- non c’è problema per suggerire anche il decreto Cura Italia per le donazioni da aziende, la platea dei beneficiari è molto ampia e comprende in modo esplicito o implicito ODV, APS e ONLUS;
- per le donazioni da persone fisiche, invece, il decreto Cura Italia ricomprende solo Fondazioni o Associazioni riconosciute (quindi con personalità giuridica) e alza il tetto di detrazione non in termini percentuali (30% come per il Codice) ma in termini assoluti in quanto il limite di 30mila euro è riferito al massimo di detrazione, quindi di risparmio fiscale e non – come nel caso del Codice del terzo settore – al massimo della donazione detraibile
- la norma del Codice del Terzo Settore ricomprende (tra chi è ODV, APS ed ONLUS) anche chi non ha personalità giuridica.
Nel concreto, il suggerimento per ODV, APS e ONLUS è:
- riferire ai donatori persone fisiche di continuare ad utilizzare la norma riportata dal Codice del terzo settore (art 83, cc 1 e 2, D Lgs 117/17)
- se si vuole realizzare una campagna rivolta ai grandi donatori, riferire entrambe le norme (Cura Italia e Codice del terzo settore) in quanto solo il contribuente può sapere quale delle due norme conviene attivare
- riportare alle aziende le due normative, aggiungendo peraltro che le erogazioni da Cura Italia sono deducibili anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
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