Scopri le scadenze amministrative posticipate

Scopri come sono cambiate le scadenze per gli enti non profit con il decreto “Cura Italia” sulla gestione dell’epidemia da Coronavirus.

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Le misure preventive e di contrasto al diffondersi del Coronavirus Covid-19 stanno fortemente limitando le ordinarie attività di molti enti non profit, rendendo più difficoltosa anche la gestione amministrativa con ripercussioni possibili sulle entrate. Il decreto legge 18/20, meglio noto come decreto “Cura Italia”, dispone il rinvio di alcune scadenze a cui sarebbe stato difficile adempiere, sia per l’impossibilità a riunire gli organi dell’ente, sia per la riduzione repentina delle risorse finanziarie.

Quali pagamenti posso rimandare

Il decreto legge 18/20 (art. 61)  posticipa al 31 maggio, esclusivamente per Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e altri enti operativi in alcuni ambiti d’attività (es: asili nido, assistenza sociale, strutture residenziali..), i versamenti di marzo e aprile relativi a:

  • ritenute alla fonte quali sostituti d’imposta;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’ente può scegliere se effettuare un unico versamento o suddividerlo in cinque rate uguali da versare sempre a partire da maggio.

Per le società e associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni, il termine è il 30 giugno e anche per essi ci sarà la possibilità di rateizzazione in cinque rate.

Quando devo approvare il bilancio

Lo statuto di molti enti regola il bilancio secondo l’anno solare e conseguentemente l’approvazione dello stesso deve avvenire entro il 31 aprile dell’anno seguente. Il decreto Cura Italia (art. 35) prevede che le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale possono approvare il bilancio entro il 31 ottobre 2020.

Il Decreto 18/20 non fornisce indicazioni relative ad altri tipi di enti; di fatto il DPCM dell’11 marzo, noto come decreto #iorestoacasa, vieta ogni riunione o assemblea se non in via telematica, quindi risulta difficile anche per essi effettuare l’approvazione nei tempi canonici. Si ritiene applicabile per questi altri enti non profit il termine del 30 giugno (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio se coincidente con l’anno solare) stabilito dall’art 106 del DL 18/20 per le società.

E per l’adeguamento statutario?

Così come risulta impossibile convocare un’assemblea per approvare il bilancio, è impossibile adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore se non si è già provveduto. Il decreto 18/20 rimanda il termine per l’adeguamento agevolato al 31 ottobre 2020.

Cosa cambia per il 5x1000?

Per ora le scadenze inerenti al 5×1000 rimangono invariate. Cambiano solo i termini di effettuazione della dichiarazione dei redditi quindi il periodo in cui i cittadini possono esprimere la preferenza. 

E devo sempre pubblicare online i contributi pubblici percepiti?

Non ci sono indicazioni inerenti modifiche alla legge 124/2017 quindi permane l’obbligo di pubblicazione online dei contributi pubblici percepiti entro il 30 giugno 2020

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