La Riforma del Terzo Settore introduce interessanti novità relative ai vantaggi fiscali riservati alle aziende e alle imprese che effettuano donazioni in favore di Enti di Terzo Settore. Le agevolazioni fiscali dedicate alle aziende sono previste sia per le erogazioni in natura (cioè per le donazioni di beni), sia per le erogazioni liberali di denaro.
Quattro sono i punti salienti:
- Le aziende che donano agli ETS hanno infatti la possibilità di portare in deduzione le somme erogate fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
- Per le agevolazioni fiscali connesse alla donazione di beni i criteri e le modalità di valorizzazione degli stessi sono stati pubblicati in un apposito decreto.
- Un aspetto particolarmente importante e innovativo è il fatto che i donatori possono portare in deduzione fino al quarto anno successivo alla prima dichiarazione la parte di donazione che – a causa di altre deduzioni – non è stata utilizzata nel primo anno.
- Le stesse regole valgono per gli enti che, avendo reddito imponibile, hanno donato ad ETS.
Tutte le erogazioni, per poter essere deducibili, devono essere tracciabili e quindi devono essere effettuate tramite banca, Posta, carte di credito / debito, sistemi di pagamento tracciabili.
Il nuovo regime è utilizzabile fin dal 1 gennaio 2018 da ODV, APS ed ONLUS.
Gli Enti di Terzo Settore che potranno far utilizzare il risparmio d’imposta sono gli ETS non commerciali, le cooperative sociali e le Imprese sociali costituite in enti del libro I (associazioni, fondazioni e comitati) del codice civile.
I donatori non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Riferimenti di legge
TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, del presente documento per scopi commerciali, senza previa autorizzazione scritta di Italia non profit.