Le agevolazioni fiscali per gli enti introdotte dalla Riforma

Non sono poche le agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore e per i loro donatori, a prescindere dalla forma civilistica, dalle qualifiche e dall'attività commerciale. Si va dall'esenzione o dalla riduzione di alcune imposte fino alla detraibilità delle donazioni. In questa pagina troverai un prospetto sintetico di tutte le opportunità.

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Le agevolazioni fiscali riservate agli enti del Terzo Settore – ETS – dalla Riforma sono numerose e si differenziano a seconda della tipologia dell’ente e del tributo. Inoltre, le agevolazioni possono interessare sia la fiscalità dell’ente che quella del donatore o finanziatore, sia esso persona fisica, altro ente non profit o azienda.

Le tipologie di enti interessate alle agevolazioni sono:

  • ETS, indipendentemente che sia commerciale o non commerciale
  • ETS non commerciale
  • ETS commerciale
  • ODV
  • APS
  • Ente filantropico
  • Impresa sociale costituita come cooperativa sociale
  • Impresa sociale costituita come società
  • Impresa sociale costituita come ente del libro I del cc (associazione o fondazione)

Non tutte le agevolazioni sono differenti per tutte queste categorie; la gran parte delle agevolazioni interviene distinguendo l’ente del Terzo Settore commerciale da quello non commerciale.

Due grandi concetti sottendono il ragionamento generale:

  1. l’ETS può svolgere anche le attività di interesse generale con modalità commerciale
  2. nel caso in cui l’ETS diventasse ente commerciale, in quanto realizza attività commerciali in prevalenza rispetto a quelle non commerciali, può rimanere iscritto al RUNTS e perde solo il diritto ad utilizzare alcune agevolazioni.

Questi concetti appaiono molto innovativi in quanto rispetto alla normativa passata (in parte ancora vigente) permettono all’ente di operare anche con modalità commerciali nei diversi ambiti di attività di interesse generale – quelli istituzionali, quindi – senza il timore di perdere la qualifica di ETS per una ragione riconducibile all’imponibilità delle sue entrate.

Le agevolazioni che interessano direttamente la fiscalità degli ETS sono numerose:

  • Imposta di registro su modifiche dello statuto obbligatorie per legge e su altre modifiche statutarie: esenzione o misura fissa dell’imposta che colpisce la registrazione (e quindi il deposito presso l’Ufficio delle entrate) dello statuto;
  • Imposta di bollo: esenzione totale per qualsiasi tipologia di atto;
  • Imposte di registro, ipotecarie e catastali per acquisto immobili: dovute in misura fissa;
  • Imu: in relazione all’IMU non cambia rispetto al regime precedente e pertanto l’esenzione è prevista solo in caso di svolgimento di particolari attività comunque rese in forma non commerciale;
  • Altri tributi locali: per questi tributi, gli enti locali possono disporre la riduzione o l’esenzione;
  • Esenzione da imposte dirette per beni immobili: beneficio riconosciuto alle Organizzazioni di Volontariato (compresi gli Enti Filantropici se già ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale;
  • Esenzione da tasse sulle concessioni governative;
  • Condizione di non commercialità dell’ente: l’ente deve valutare se le attività sono rette economicamente più da entrate quali donazioni e 5 per mille piuttosto che da ricavi commerciali;
  • Condizione di non commercialità di categorie di attività svolte dall’ente: per ogni singolo ambito di attività di interesse generale (art. 5 del Codice del Terzo Aettore) l’ente deve valutare se viene svolto o meno con un margine positivo confrontando le entrate per corrispettivo con i costi effettivi sostenuti. Se esiste un margine positivo maggiore del 5% per due anni consecutivi, l’ambito diventa commerciale ai sensi IRES;
  • Non commercialità dei corrispettivi da soci: le entrate per corrispettivo da soci sono considerate non commerciali – limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale – se l’ente è APS;
  • Determinazione dell’IRES con modalità forfetaria per la generalità degli ETS: possibilità di determinazione delle imposte attraverso il calcolo forfettario sulla base dei ricavi;
  • Determinazione dell’IRES con modalità forfetaria per ODV e APS: possibilità di determinazione delle imposte attraverso il calcolo forfettario sulla base dei ricavi. In questo caso sussistono anche semplificazioni in relazione all’IVA.

Le agevolazioni che interessano direttamente i donatori sono:

Riferimenti di legge

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