Le APS e le ODV sono gli unici enti che possono sottoscrivere le convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Per le attività svolte, questi enti si avvalgono soprattutto di volontari il cui principale costo diretto – per l’ente – consiste nella loro copertura assicurativa in relazione alla responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie (art 18 del Codice del terzo settore).
Come previsto dal terzo comma dell’articolo 18, i costi relativi alla copertura assicurativa dei volontari che agiscono per la realizzazione dell’oggetto della convenzione sono a carico della pubblica amministrazione firmataria della convenzione.
La pubblica amministrazione può quindi scegliere tra:
- saldare direttamente all’assicurazione il costo della copertura
- rimborsare l’associazione del costo assicurativo.
Riferimenti di legge
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