In questi anni di Riforma abbiamo vissuto in un limbo che ci è parso lungo, a volte fin troppo. Molti decreti ministeriali hanno visto la luce in questi ultimi 5 anni, e di volta in volta hanno sbloccato questioni fondamentali quali il 5 per mille, la valutazione delle donazioni in natura, il registro dei volontari, i rapporti con la pubblica amministrazione.
Uno degli elementi più attesi è stato quello rappresentato dal RUNTS che, come sappiamo, ha visto la luce a fine novembre 2021, 13 mesi dopo la pubblicazione del decreto che ne regolava il funzionamento.
Sin da subito, tutti gli enti che intendevano inviare la propria istanza per iscriversi al Registro hanno avuto la possibilità di farlo: non tutti, in realtà. Le ODV e le APS hanno visto migrare le proprie informazioni dai registri omonimi nel Registro Unico, e proprio in queste settimane vengono chiamate dall’Ufficio locale del RUNTS di competenza per perfezionare l’iscrizione.
Per le Onlus, invece, il periodo di attesa di accesso al RUNTS si è prolungato ulteriormente, fino alla fine di marzo 2022: in questa data finalmente l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito i dati, davvero molto scarni, degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus al 22 novembre 2021, cioè il giorno prima della partenza del RUNTS.
Perché è importante che l'Agenzia delle entrate abbia pubblicato questo elenco? Quali effetti ha su queste organizzazioni?
Da fine marzo, le Onlus possono iscriversi al RUNTS, secondo la procedura rivolta agli altri enti (non ODV né APS).
Ciò comporterà la possibilità, una volta iscritti, di abbandonare le regole che fanno riferimento al D. Lgs. 460/97 e, tra le altre cose, di realizzare attività commerciali che, come tali, sono attualmente tassate secondo le norme “abituali” degli enti non commerciali; attività che, è bene ricordarlo, prima non potevano essere realizzate se non in rarissimi casi.
Solo a partire dall’anno successivo all’autorizzazione della Commissione Europea alle regole fiscali sulle attività commerciali degli ETS – quindi non prima del 2023 – questi enti (incluse le Onlus diventate ETS) potranno applicare la nuova fiscalità di vantaggio, con una riduzione rilevante delle imposte da pagare e un nuovo modo di definire cosa è commerciale e cosa non lo è.
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